Espianto organi: cosa succede se i medici non seguono la volontà dei prossimi congiunti di non acconsentire al prelievo di cute?
11 Maggio 2015
Il caso. A causa delle lesioni cerebrali irreversibili, un donna decedeva in terapia intensiva. Nello stesso giorno, in applicazione dell'art. 23, L. 1 aprile 1999, n. 91, la dottoressa dell'ospedale informava il marito ed i figli della defunta, che la stessa era stata riconosciuta come potenziale donatrice di organi e di tessuti a scopo di trapianto. La professionista chiariva ai familiari che, ai sensi della stessa legge, essi avrebbero potuto presentare opposizione scritta al prelievo.
Il “qui pro quo”. Nel procedere alla redazione del verbale di informazione, i superstiti figli maggiorenni, specificavano di non dare il consenso al prelievo di cute. Tuttavia, l'equipe medica, che poneva in essere l'espianto di organi, prelevava, erroneamente, dalla salma anche la cute.
Le difese dell'Ospedale: l'impossibilità di un'opposizione parziale…L'azienda ospedaliera si opponeva alla richiesta di risarcimento portata avanti dai familiari della donna. La convenuta, in particolare, eccepiva l'impossibilità dei parenti di opporsi parzialmente al prelievo di organi e tessuti: essi avrebbero dovuto opporsi necessariamente in toto o semplicemente tacere. La tesi del convenuto Ospedale è però priva di fondamento, poiché «emerge con assoluta evidenza che il legislatore, nel prevedere la facoltà di opporsi al prelievo, non vieta l'opposizione parziale».
… e l'errore nella forma. L'altra censura riguardava il mancato rispetto formale dell'opposizione. Anche questa tesi difensiva viene disattesa dai giudici, dal momento che «il verbale di informazione, fornito dall'ospedale, è predisposto sia per informare i congiunti della facoltà di opposizione sia per la formulazione dell'opposizione medesima». Pertanto, l'opposizione parziale era stata correttamente esplicitata nella spazio dedicato alle «Note».
An debeatur: diritto tutelabile sì, diritto tutelabile no. Disattese le eccezioni dell'Ospedale, il Giudice si è dovuto occupare del problema, sempre sollevato dal convenuto, rispetto all'esistenza di un diritto in capo ai prossimi congiunti meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.
Vince il “sì”. Anche tale assunto del convenuto Ospedale «non è meritevole di adesione». D'altra parte, «se non vi fosse in capo ai prossimi congiunti del defunto un diritto meritevole di tutela, ci troveremmo di fronte ad una clamorosa falla del sistema sotto il profilo della tutela risarcitoria». Nell'ordinamento è quindi configurabile in capo ai prossimi congiunti un'autonoma posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela: «il prossimo congiunto del defunto (…) non è mero nuncius o testimone della volontà del familiare defunto».
Quantum debeatur. I Giudici fiorentini, infine, riconoscono «il risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti attori, sub specie di danno morale soggettivo». Gli stessi specificano che «non potendo essere provato e quantificato nel suo preciso ammontare, deve essere determinato equitativamente dal giudice, avendo riguardo alla gravità del fatto illecito, da cui origina il danno, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso ed a tutti gli elementi peculiari del caso concreto, sì che la somma riconosciuta sia adeguata ad esso e non costituisca un simulacro di risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1998 n. 2272; Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 1987, n. 9430)». Nello specifico è stato riconosciuto il risarcimento di euro 10.000,00 per ciascun congiunto, oltre interessi. |