Paziente muore per reazione anafilattica: riconosciuto agli eredi il danno patito dal defunto per “perdita della vita”
11 Settembre 2014
Il bene “vita” costituisce autonoma fonte di diritto assoluto e inviolabile e dalla sua perdita deriva un danno non patrimoniale indipendente, diverso da quello biologico terminale o morale terminale, risarcibile e trasmissibile agli eredi del defunto.
Trib. Vallo della Lucania, 30 aprile 2014, n. 158
I fatti. La signora BR dopo essersi sottoposta a una TAC manifesta una reazione anafilattica al mezzo di contrasto radiologico, effettuata una terapia farmacologica la paziente viene ricoverata e dopo un progressivo peggioramento decede durante la notte. Il decesso di BR dà luogo a un processo penale in cui sono stati chiamati a rispondere del loro operato i medici delle due strutture. Questo stesso Tribunale con sentenza del 27 novembre 2001 n. 1573 ha dichiarato il medico PG colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. per non aver somministrato alla paziente la terapia idonea ad evitare l'evento che ha portato alla morte, condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione e al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalle costituite parti civili DLC e DLA (figlia della vittima), demandando la liquidazione al giudizio civile. Il marito DLC e il figlio DLR citano in causa i medici dipendenti MA (radiologo) e MC (anestesista), i dottori presenti al momento del ricovero PR, PG e MM insieme al centro diagnostico e alla casa di cura per il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della moglie e della madre. Il tribunale accoglie in parte le richieste attoree.
Danno da perdita della vita. Oltre a pronunciarsi sulla responsabilità dei medici e delle due strutture citate il giudice si pronuncia sul risarcimento per il danno lamentato dalle parti attoree. Figli e marito della vittima hanno richiesto sia la liquidazione del danno “iure proprio” sia quella del danno “iure hereditatis”. Il giudice segue l'orientamento della suprema corte che a differenza di quanto stabilito in precedenza, afferma l'autonoma e piena risarcibilità del danno da perdita della vita, individuando nel bene vita un diritto assoluto, inviolabile e distinto da quello “salute”. Pertanto, il danno in questione va differenziato sia da quello biologico terminale sia da quello catastrofale (o c.d. catastrofico).
Liquidazione del danno iure hereditatis. La pretesa risarcitoria per danno da perdita della vita è trasmissibile agli eredi della vittima così come giustamente richiesto dagli attori; in merito alla sua liquidazione il giudice, rifacendosi all'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 1361/2014), in applicazione dell'art. 1226 c.c. individua i criteri che consentono una adeguata personalizzazione del danno subito secondo l'età ( in questo caso giovane la vittima aveva solo 47 anni) e le condizioni di salute (che erano discrete). Alla luce di quanto esposto il Tribunale reputa equo liquidare euro 450.000 a titolo di risarcimento del danno da morte. Il danno subito dalla vittima viene diviso pro quota per gli attori, in base alle regole della successione legittima e “in considerazione del fatto che, essendo la domanda di risarcimento del danno “iure hereditatis” un atto non meramente conservativo del patrimonio (cfr. Cass. 17 novembre 1999, n. 12753 ), essa implica l'accettazione tacita dell'eredità della medesima” ; pertanto al marito DLC spetta 1/3 di euro 450.000 mentre gli altri 2/3 (1/3 ciascuno) spettano ai figli DLR e DLA (ex art. 581 c.c.).
Liquidazione del danno iure proprio. Per determinare il risarcimento del danno iure proprio dei congiunti della vittima va innanzitutto distinto il profilo patrimoniale da quello non patrimoniale. Per quest'ultimo (la cui esistenza è fuor dubbio, non essendovi alcun motivo per negare l'affetto che legava i congiunti alla vittima al momento del decesso) il Tribunale segue i criteri stabiliti dalle tabelle milanesi aggiornate al 2013. Considerando che le età degli attori all'epoca del decesso di BR erano rispettivamente 50, 24 e 20 anni, il giudice ritiene equo liquidare euro 250.000 per ciascuno dei due figli ed euro 200.000 per il marito (somme tutte da ritenersi già attualizzate). In merito al danno patrimoniale dovuto alla perdita delle contribuzioni del defunto a base del calcolo dovrebbe essere posto il reddito della vittima BR, la somma individuata deve essere al netto di tutte le spese per la produzione dello stesso, sia del prelievo fiscale (Cass. 28 giugno 2012, n. 10853), ma nel caso specifico la vittima non produceva un reddito su cui stimare un possibile danno in quanto casalinga. E poiché le parti attoree non hanno dato prova alcuna di elementi che testimoniassero eventuali aggravi economici dovuti al venir meno dell'attività casalinga, il giudice respinge la loro richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
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