Manovra imprevedibile e conseguente caduta del passeggero: chi risarcisce il danneggiato?
11 Settembre 2015
La rovinosa caduta dal pullman. Un uomo, mentre scendeva da un autobus, cadeva a terra, riportando diversi traumi. Il danneggiato, allora, citava in giudizio il conducente, la società a cui era concesso in usufrutto il veicolo e l‘assicurazione dello stesso. Secondo la tesi attorea la caduta era dipesa dal repentino spostamento in avanti del veicolo durante la discesa dell'uomo dal bus e la brusca frenata del conducente. La responsabilità del sinistro, secondo l'attore, doveva quindi ascriversi in via esclusiva al conducente dell'autobus, il quale, in solido con l'usufruttario e la compagnia assicuratrice del mezzo, era tenuto al risarcimento dei danni.
Il contraddittorio doveva estendersi anche al proprietario del veicolo? La società assicuratrice – unica controparte costituita in giudizio – eccepiva in via preliminare l'improcedibilità del giudizio per l'omessa osservanza degli obblighi ex art. 144 Cod. Ass., in quanto l'attore non aveva esteso il contraddittorio anche alla società proprietaria del veicolo assicurato, da ritenersi litisconsorte necessario, ossia quale responsabile di fatto.
No, il proprietario è soggetto estraneo alla disponibilità giuridica del veicolo. Il giudice nell'affrontare l'eccezione sollevata in via pregiudiziale dalla società assicuratrice, ricorda che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del proprietario del veicolo e dell'usufruttario «è alternativa e non solidale, in quanto l'obbligazione risarcitoria grava soltanto su colui che, godendo della disponibilità giuridica del veicolo, avrebbe potuto e dovuto esercitare il divieto di farlo circolare».
L'accertamento della condotta colposa del conducente dell'autobus. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda. La convenuta aveva contestato la dinamica dell'incidente, eccependo che l'attore si era in realtà procurato le lesioni cadendo dopo essere disceso completamente dall'autobus. Il Giudice ha invece valutato come precisa e intrinsecamente coerente la deposizione del teste, il quale ha dichiarato che la caduta al suolo dell'attore era stata cagionata dalla brusca manovra del conducente e dal conseguente ed imprevedibile movimento del veicolo.
La disciplina. Inoltre, è pacifico che «in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime (…) principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito». Di conseguenza – spiega la Suprema Corte - «il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario o dell'usufruttario/acquirente con patto fi riservato dominio». Ugualmente pacifico il concetto di circolazione stradale, che ricomprende anche quelle fasi in cui il veicolo si trova in posizione di arresto e le operazioni prodromiche all'avvio della marcia del veicolo. Sulla base di tali argomenti, il Giudice emiliano condanna i convenuti, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni sofferti dell'attore. |