Trasferimento in sede arbitrale e negoziazione assistita obbligatoria per cause vertenti su danno da circolazione di veicoli (D.l. 132/2014)

Redazione Scientifica
11 Novembre 2014

Con il D.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito In l. 10 novembre 2014, n. 162 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”) viene introdotto un trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e una “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati” mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la lite amichevolmente stipulando una convenzione con l'assistenza dei propri difensori.

Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti. Con il D.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito In l. 10 novembre 2014, n. 162 viene introdotto un trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria. Il trasferimento avviene:

  • su istanza congiunta delle parti
  • per cause civili pendenti dinanzi al Tribunale o alla Corte di Appello che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale
  • per cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro fonte esclusiva, quando il contratto abbia previsto la soluzione arbitrale
  • per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione.

In questo ultimo caso il consenso della P.A. al procedimento arbitrale si intende prestato, salvo che la P.A. esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta avanzata da parte privata.

Negoziazione assistita. Sempre il D.l. 12 settembre 2014, n. 132 ha introdotto la “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati” mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la lite amichevolmente stipulando una convenzione con l'assistenza dei propri difensori. Il difensore deve:

  • essere iscritto all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
  • informare il cliente al conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La convenzione deve:

  • essere redatta in forma scritta, a pena di nullità
  • essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati
  • precisare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, termine compreso tra un mese e tre mesi
  • indicare l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o di materia di lavoro.

Procedibilità e improcedibilità. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie:

  • in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
  • aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (fuori dai casi previsti dal d.lgs. n. 28/2010, casi della mediazione obbligatoria).

La negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

  • quando la parte può stare in giudizio personalmente
  • per controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

L'improcedibilità non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione

b) nei procedimenti di CTU preventiva ai fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c.

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata

d) nei procedimenti in camera di consiglio

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Procedimento della negoziazione. La parte tramite il suo avvocato invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'invito deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c. La controparte entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito

  • rifiuta l'invito
  • non aderisce all'invito
  • aderisce

La mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, del c.p.c.

Composizione della lite. L'accordo che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e va trascritto nel precetto ex art. 480 comma 2, c.p.c. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. L'avvocato che impugna un accordo alla cui redazione ha partecipato, commette un illecito deontologico.

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