Trasferimento in sede arbitrale e negoziazione assistita obbligatoria per cause vertenti su danno da circolazione di veicoli (D.l. 132/2014)
11 Novembre 2014
Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti. Con il D.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito In l. 10 novembre 2014, n. 162 viene introdotto un trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria. Il trasferimento avviene:
In questo ultimo caso il consenso della P.A. al procedimento arbitrale si intende prestato, salvo che la P.A. esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta avanzata da parte privata.
Negoziazione assistita. Sempre il D.l. 12 settembre 2014, n. 132 ha introdotto la “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati” mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la lite amichevolmente stipulando una convenzione con l'assistenza dei propri difensori. Il difensore deve:
La convenzione deve:
Procedibilità e improcedibilità. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie:
La negoziazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
L'improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione b) nei procedimenti di CTU preventiva ai fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata d) nei procedimenti in camera di consiglio e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Procedimento della negoziazione. La parte tramite il suo avvocato invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L'invito deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c. La controparte entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito
La mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, comma 1, del c.p.c.
Composizione della lite. L'accordo che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e va trascritto nel precetto ex art. 480 comma 2, c.p.c. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. L'avvocato che impugna un accordo alla cui redazione ha partecipato, commette un illecito deontologico. |