Chi è responsabile per il furto in appartamento commesso mediante il ponteggio condominiale?

Redazione Scientifica
12 Luglio 2017

Affinché possa configurarsi la responsabilità del condominio ex art. 2043 c.c. è necessario accertare la sussistenza di un suo concreto potere di vigilanza e controllo in relazione all'impalcatura montata dall'appaltatore ed utilizzata dai ladri per compiere il furto.

IL CASO Una SRL, conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di un edificio sulla cui facciata erano state installate delle impalcature per lavori di restauro, cita in giudizio l'appaltatrice ed il condominio committente chiedendone la condanna solidale per il risarcimento dei danni derivanti dal furto compiuto da ignoti. I giudizi di merito rigettano la domanda ma la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata dalla SRL. La Corte territoriale dichiara improcedibile la domanda per intervenuto fallimento della società attrice, che si rivolge ora nuovamente alla Cassazione, sulla base di due motivi.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE La questione sollevata non è nuova. La Suprema Corte aveva infatti già affrontato il tema della responsabilità condominiale per il furto in appartamento commesso mediante l'accesso ai ponteggi posti per il restauro dell'edificio, riconoscendo la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c. per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi (ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2016 n. 19399). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto anche una responsabilità del condominio committente concorrente con quella dell'appaltatore nel caso di concreta riferibilità dell'evento ad esso per culpa in eligendo, o nel caso in cui l'appaltatore avesse agito come mero esecutore degli ordine del committente quale nudus minister.

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, DA COSE IN CUSTODIA La Corte ricorda che il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere del danno anche, ex art. 2051 c.c., per omessa custodia e vigilanza cui è obbligato per aver disposto l'installazione dei ponteggi ed il loro mantenimento (ex multis, Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2014 n. 26900), nel caso in cui si verifichino i due seguenti presupposti:

  • relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nel senso che la cosa deve aver causato direttamente l'evento senza essere solo mero strumento mediante cui l'uomo abbia cagionato il danno con la sua azione/omissione;
  • effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, da cui derivi l'obbligo di vigilanza e di controllo, ai fini di evitare che cagioni danno a terzi (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1980 n. 520).

ACCERTAMENTO CONCRETO DEI POTERI DI VIGILANZA Nel caso in esame, la Corte esclude la responsabilità ex art. 2051 e dichiara che la responsabilità del committente può affermarsi solo ai sensi dell'art. 2043 c.c., previo accertamento degli effettivi poteri di vigilanza del condominio. Dal momento che giudici di merito avevano escluso la sussistenza di un concreto potere di fatto, da parte del condominio, in relazione all'impalcatura montata dall'appaltatore, ed essendo questioni non discutibili in sede di legittimità, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

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