Dentista coinvolto in un sinistro stradale: le dichiarazioni dei redditi dimostrano il lucro cessante
12 Luglio 2017
IL CASO La pronuncia in oggetto origina dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata da un dentista a seguito di un sinistro stradale che aveva comportato esiti invalidanti permanenti tali da incidere anche sulla sua capacità lavorativa specifica. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, che aveva solo parzialmente rimodulato la liquidazione del danno, il dentista ricorre in Cassazione. In particolare, il ricorrente si duole per quanto riconosciuto dai giudici di merito a titolo di risarcimento per la perdita di guadagno, valutazione che non aveva tenuto in debita considerazione la diminuzione di reddito dimostrata dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio.
DANNO FUTURO Il Collegio specifica in primo luogo che, per quanto riguarda la proiezione futura del lucro cessante e la probabile progressione reddituale invocata dal ricorrente, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura avendo correttamente motivato la propria decisione sulla base dell'assenza di elementi obiettivi per stabilire se il reddito del ricorrente sarebbe o meno aumentato e della «nota crisi economica [che] avrebbe sicuramente inciso anche in campo professionale odontoiatrico».
DANNO ATTUALE La S.C. ritiene invece fondato il ricorso nella parte in cui lamenta la liquidazione del danno attuale da lucro cessante, ovvero quello relativo ai guadagni persi in relazione al periodo intercorrente tra il sinistro e la pronuncia della sentenza impugnata. Se dunque le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio non possono dimostrare un trend di costante aumento per le prospettive reddituali future, le stesse hanno portata probatoria per quanto riguarda la flessione negativa subita dal reddito e valutata a posteriori per il periodo summenzionato.
TABELLE MILANESI La Corte dichiara infine che il danno morale è stato correttamente liquidato dalla Corte territoriale mediante l'applicazione delle Tabelle di Milano, riconoscendo all'appellante l'autonoma voce del danno morale ed aumentando l'importo risarcitorio del 20% in guisa di personalizzazione del danno.
La sentenza viene dunque annullata con rinvio al giudice di merito che dovrà operare, da un lato, la liquidazione del danno effettivamente subito per la concreta flessione del reddito del dentista all'epoca della decisione, quale danno attuale esattamente accertabile sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo trascorso che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica; dall'altro lato, dovrà determinare in via ipotetica la presumibile flessione reddituale futura.
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