Vittima di incidente su strada chiama in causa la Provincia e l’impresa assicuratrice… ma c’è difetto di legittimazione passiva
12 Settembre 2014
Danneggiato a seguito di incidente stradale chiede il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c., ma non vi è coincidenza astratta tra la compagnia assicurativa convenuta ed il soggetto danneggiante, non prevedendo la legge, una responsabilità solidale tra assicurato ed assicuratore, né in tema di responsabilità civile, l'attore danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ex art. 1917 c.c.
Trib. Vallo della Lucania 7 febbraio 2014 n. 51
I fatti. A seguito di sinistro stradale CP conviene in giudizio sia la provincia di Salerno, sia GGL s.p.a. (in causa GBS s.p.a. ) compagnia assicuratrice del danneggiante. Il tribunale, esaminate anche le eccezioni sollevate da entrambi le parti convenute, rigetta la domanda.
Difetto di legittimazione passiva. La GBS s.p.a. avente causa da GGL s.p.a. eccepisce di non aver mai stipulato un contratto assicurativo con la provincia di Salerno e di non essere né proprietaria né custode della strada, luogo del sinistro. Il giudice rigetta la domanda attorea nei confronti della GBL s.p.a. anche se per differenti motivazioni. Nel caso di specie, al di là del fatto che non è stato prodotto in giudizio alcun contratto di assicurazione, il giudice ritiene che a difettare non sia la titolarità in concreto del rapporto giuridico come eccepito dalla convenuta, ma la legittimazione passiva. L'attore ha agito in via solidale nei confronti della Provincia e della GBS s.p.a. , ma qualora fosse anche provato l'esistenza di un contratto, l'assicurazione della responsabilità civile non rientra tra i contratti a favore di terzi, infatti alla stipula non sorge un rapporto giuridico diretto e immediato tra danneggiato e assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 1993, n. 8382). Pertanto il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 1917 c.c. (eccetto casi previsti da norme speciali che qui non si riscontrano).
Eccezione di prescrizione. Il giudice passa all'analisi della domanda risarcitoria nei confronti della provincia. La convenuta solleva eccezione di intervenuta prescrizione, cui la parte attorea asserisce di aver interrotto tale termine inviando una elttera di raccomandata AR alla compagnia assicuratrice GGL s.p.a. , ma la domanda attorea viene rigettata. Poiché la compagnia assicuratrice non è coobbligata solidale della Provincia di Salerno, l' atto interruttivo di parte attorea non ha avuto effetto anche nei confronti dell'ente. Il Tribunale, pertanto, rigetta anche la domanda proposta nei confronti della Provincia di Salerno per intervenuta prescrizione dell'azione.
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