Danno biologico di lieve entità. In G.U. l’aggiornamento annuale

Redazione Scientifica
12 Settembre 2016

Nella gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016 è stato pubblicato il Decr. Ministero dello Sviluppo Economico recante l'aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico di lieve entità.

L'aggiornamento approda in G.U.. È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (G.U., Serie Generale, n. 189 del 13 agosto 2015) il decreto del 19 luglio 2016, del Ministero dello sviluppo economico recante l'«aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

Il MISE ha indicato gli importi del risarcimento del danno biologico di lieve entità che annualmente devono essere “adattati”, ex art. 139 Cod. Ass., «in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT».

La decorrenza e l'entità dall'aggiornamento. A partire da aprile 2016, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 139 Cod. Ass., e rideterminati con il decreto ministeriale 25 giugno 2015(v. in Ri.Da.Re.: In G.U. l'aggiornamento annuale degli importi del danno biologico di lieve entità), sono aggiornati nel modo seguente:

  • L'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a) è pari a 790,35 € (mentre prima era 793, 52 € ex Decr. Min. sviluppo economico, 25 giugno 2015);
  • L'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b), è pari a 46,10 € (mentre prima era 46,29 € € ex Decr. Min. sviluppo economico, 25 giugno 2015);

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