Assicurazione obbligatoria degli avvocati: definite con Decreto le condizioni minime di copertura
12 Ottobre 2016
Con decreto del 22 settembre 2016, pubblicato in Gazzetta lo scorso 11 ottobre, il Ministero della Giustizia ha finalmente stabilito le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative obbligatorie della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dalla professione di avvocato. Sono occorsi quasi quattro anni – dall'entrata in vigore della norma primaria di riferimento, l'art. 12, l. 31 dicembre 2012, n. 247, - per produrre un testo che, a prima vista, presenta più ombre che luci e che comunque produrrà un sicuro impatto sulla gestione della professione forense. Quali dunque i requisiti di base dei nuovi obblighi assicurativi (che diventeranno tali, in termini effettivi, a far tempo dall'11 ottobre 2017, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale)? Quanto alla garanzia della RC, la stessa deve garantire ogni danno colposamente causato a terzi (siano essi clienti o meno) nell'esercizio dell'attività professionale, anche se riconducibile a colpa grave. L'art. 1 specifica poi (vedasi il comma 2), con enfasi pericolosa e forse atecnica, che l'assicurazione deve coprire qualsiasi tipo di danno, sia esso patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. Non rientrano nella nozione di terzi i familiari ed i collaboratori dell'avvocato (art. 1 comma 5). Questi ultimi, peraltro, al pari dei praticanti, dei dipendenti e dei sostituti processuali, devono rientrare nell'ombrello protettivo della garanzia. L'obbligo è in capo al solo professionista: non invece alle compagnie attive nel ramo 13 (assicurazione di responsabilità), a differenza di quanto avviene per la rc auto. Per attività professionale oggetto di copertura obbligatoria si deve intendere (art. 1 comma 6):
In nessun caso è ammessa la copertura della responsabilità parziaria dell'avvocato, laddove questi risponda in solido con altri soggetti, siano essi a loro volta assicurati o meno: la garanzia dovrà essere sempre per l'intero salvo di diritto di regresso (meglio sarebbe dire: di surrogazione nel diritto di regresso…) nei confronti dei condebitori solidali (art. 1 comma 10). Quanto all'efficacia della copertura nel tempo, il D.M. – disattendendo le raccomandazioni rese dalle Sezioni Unite in tema di claims made (Cass., sent. 6 maggio 2016 n. 9140) – prevede che l'assicurazione operi anche a favore degli eredi ed abbia una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. E' escluso il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto a seguito di (denuncia) di sinistro o del suo risarcimento. Viene poi stabilita, mutuandola in parte dalla disciplina della RC auto (art. 2 comma 2) la regola della inopponibilità – al terzo danneggiato - delle eccezioni contrattuali, anche se limitatamente alle clausole di franchigia e di scoperto. Trattasi di previsione piuttosto problematica, nella sua attuazione pratica, in assenza di azione diretta a favore del medesimo terzo danneggiato. Sembrerebbero, comunque, sollevabili altre e diverse eccezioni contrattuali, quali ad esempio la sospensione di copertura in caso di mancato pagamento del premio, ex art. 1901 c.c. Quanto ai massimali minimi di copertura, gli stessi sono stabiliti per fascia di rischio e per tipologia di attività, distinguendo l'attività svolta in forma individuale da quella svolta in forma collettiva. Vi è da chiedersi, peraltro, se i professionisti che operano in veste di collaboratori in una struttura “collettiva” beneficino – o meno - della polizza “di studio” e se siano, o non siano, tenuti a loro volta ad assicurarsi. Il tema è delicato, incidendo, e non poco, sulle talvolta deboli capacità reddituali dei “collaboratori”. Sarebbe, dunque, stata più che opportuna una esplicita specificazione sul tema. Qualora si affermasse la ricomprensione nella copertura dello studio di ciascuna testa operante all'interno dello studio (anche a titolo proprio ed anche in relazione alle loro eventuali corresponsabilità) la polizza non potrebbe prevedere la surrogazione della compagnia nel diritto di regresso dell'avvocato verso i propri collaboratori. Il valore dei massimali è indicato, a seconda delle fattispecie, per sinistro e per anno assicurativo (e sempre al netto delle spese di resistenza, ex art. 1917 terzo comma c.c.). Trovano, infine attuazione (art. 4) anche le polizze obbligatorie contro gli infortuni degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti che già non fruiscano della tutela INAIL. Si tratta di una garanzia così detta causale, e dunque limitata agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa (e anche in itinere). La natura (indennitaria o previdenziale?) della garanzia sembra dover esser verificata in funzione della sua sostanziale equiparazione alla copertura INAIL. Come detto, l'obbligo diverrà attuale – e gli Ordini Professionali saranno tenuti (in fatto) a controllarne l'adempimento, a far data dal 11 ottobre 2017.
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