Danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale

14 Dicembre 2016

La responsabilità per i danni provocati da fauna selvatica alla circolazione dei veicoli, a cose e a persona, è di natura extracontrattuale e va imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso, anche in attuazione della l. 11 febbraio 1992 n. 157, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.

Nella provincia di Terni una donna sul suo ciclomotore cadeva a causa dell'attraversamento della strada da parte di una famiglia di cinghiali. Veniva ricoverata per un mese. Ora è in convalescenza a casa. I carabinieri si rifiutano di ricevere la denuncia. Può chiedere risarcimento alla provincia anche senza denuncia?

La fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1, l. 11 febbraio 1992 n. 157).

Le Regioni a statuto ordinario:

- hanno il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3);

- esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 1, parte I).

Le Province, a loro volta, hanno le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna (art. 9, comma 1, parte II).

La responsabilità per i danni provocati da fauna selvatica alla circolazione dei veicoli, a cose e a persona, è di natura extracontrattuale e va imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso, anche in attuazione della l. 11 febbraio 1992 n. 157, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.

In quest'ultimo caso l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. civ. 23 giugno 2015 n. 12944; Cass. civ. 10 ottobre 2014 n. 21395).

La Regione, quindi, anche in caso di delega di funzioni a terzi (Province o ad altri Enti, Parchi, Federazioni, Associazioni, ecc.) è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da fauna selvatica il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca a terzi un'autonomia decisionale ed operativa tale da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. civ. 20 febbraio 2015 n. 3384).

Il danno cagionato da fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - che è inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. - ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. con conseguente applicazione dei relativi principi anche in tema di onere della prova e la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass.civ. sez. I, 24 aprile 2014 n. 9276; Cass. civ. sez. III, 24 ottobre 2013 n. 24121; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2013 n. 7260; Cass. civ. sez. III, 06 ottobre 2010 n. 20758; Cass. civ. 20 novembre 2009 n. 24547; Cass. civ., 13 gennaio 2009 n. 467; Cass. civ., 21 novembre 2008 n. 27673; Cass. civ., 25 marzo 2006 n. 7080).

La Regione Umbria, ove è avvenuto l'evento dannoso del quesito, ha emanato una specifica normativa (l.R. 17 maggio 1994 n. 14) in tema di fauna selvatica.

Tale legge, con l'art. 38-bis (inserito dall'art. 17 l.R. 30 marzo 2011 n. 4), non solo ha previsto un Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica (comma 1), ma anche che:

- sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (comma 2);

- la richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro, dal quale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale (comma 3)

- la Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione (comma 5).

La Regione Umbria, con D.G.R. del 20 aprile 2015 n. 535, ha adottato e predisposto, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 5, l.R. 17 maggio 1994 n. 14, un disciplinare (all. A) con cui ha stabilito i criteri, i termini e le modalità di gestione dei sinistri con danni alle sole cose causati dalla fauna selvatica verificatisi dal 16 marzo 2015.

La Regione Umbria con tale disciplinare ha previsto, tra l'altro, che:

- il risarcimento grava sul Fondo Regionale (art. 3);

- le disposizioni si applicano ai sinistri stradali contro esemplari di fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 4, comma 1);

- il risarcimento è attivato solo in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale e sono esclusi dal risarcimenti i danni indiretti e, cioè, quelli causati da successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture (art. 5, comma 1);

- l'accesso al Fondo può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/1992 (art. 5, comma 2);

- nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento deve sussistere il requisito dell'impatto (tra veicolo e animale) e deve riscontrarsi la presenza chiara e inconfutabile di elementi riferibili all'animale quali sangue, peli, urina, ecc. (art. 5, comma 3) che devono essere descritti nel verbale redatto dai soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/1992 (art. 5, comma 4).

La Regione Umbria, con successiva D.G.R. del 26 aprile 2016 n. 475, ha di fatto riassegnato al servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica la titolarità del procedimento amministrativo finalizzato al risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, come individuato dalla precedente D.G.R. del 20 aprile 2015 n. 535.

La Regione Umbria, con successiva D.G.R. del 19 settembre 2016 n. 1054, alla luce della favorevole giurisprudenza registrata negli ultimi anni secondo cui viene esclusa la responsabilità dell'Amministrazione in tutti quei casi non è stata dedotta e provata l'inosservanza di uno specifico onere incombente sulla regione al fine di evitare la causazione dell'incidente:

- ha revocato la sua precedente D.G.R. del 20 aprile 2015 n. 535;

- ha dato mandato al Servizio competente di respingere le richieste di risarcimento presentate alla Regione per danni derivanti da incidenti stradali con animali selvatici.

Alla luce di tale complessa normativa, statale e regionale, il fatto che i Carabinieri abbiano rifiutato di ricevere la denuncia-querela - che pur avrebbero avuto l'obbligo di ricevere e, quindi, non rifiutare in caso di reato perseguibile a querela, come quello di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), potendosi (in astratto) anche configurare, in mancanza, il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) - è irrilevante.

Il risarcimento del danno subito dal protagonista del quesito è escluso da due circostanze, ciascuna dotata di propria autonomia:

- la prima è rappresentata dalla mancata collisione del ciclomotore con l'animale selvatico, in quanto il ciclomotore, come raccontato, è caduto a causa dell'attraversamento della strada da parte di una famiglia di cinghiali; la collisione, invece, è uno dei presupposti richiesti dalla normativa regionale laddove utilizza il termine “investimento” (art. 38-bis, comma 1, l.R. 17 maggio 1994 n. 14) che, quindi, non è immaginabile senza collisione tra veicolo e animale;

- la seconda è rappresentata dal fatto che il sinistro non è stato accertato con verbale redatto dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia, da quello del Corpo forestale dello Stato o dai soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 285/1992 (art. 38-bis, comma 2, l.R. 17 maggio 1994 n. 14).

Il fatto che il diritto al risarcimento del danno provocato da fauna selvatica, anche quello alla circolazione dei veicoli, trovi dei limiti, paletti o preclusioni (come la collisone tra veicolo e animale o il rapporto delle Autorità) non è irragionevole ed è coerente con la tutela della fauna selvatica che è indiscutibilmente un valore per l'intera collettività, su cui si distribuisce il peso del risarcimento.

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