Il risarcimento del socio estromesso è possibile solo se la delibera è illegittima

Redazione Scientifica
13 Settembre 2017

Solo in assenza di una delibera legittima i Giudici possono condannare gli associati al risarcimento del danno con pronuncia di condanna generica. La Corte di merito è infatti tenuta all'accertamento dell'esistenza di un grave inadempimento commesso dall'associato estromesso e, solo in caso di accertamento negativo, può valutare l'esistenza di un danno risarcibile anche in via potenziale.

IL CASO Un avvocato, socio di un'associazione professionale, viene escluso dalla stessa durante un'assemblea dell'associazione; si rivolge dunque al Tribunale per ottenere sia la nullità della delibera di esclusione che il risarcimento del danno da essa derivato. Le domande vengono rigettate in primo grado. In appello la corte conferma la pronuncia di primo grado in relazione alle ragioni di esclusione del socio ma riconosce il diritto al risarcimento del danno in forma generica, individuabile nella diminuzione dei proventi e nel danno all'immagine cagionato al professionista. Secondo la Corte territoriale, ai fini del risarcimento, è infatti sufficiente la mera potenzialità del pregiudizio. Gli associati soccombenti ricorrono ora in Cassazione.

MANCANZA DI MOTIVAZIONE La Cassazione rileva la mancanza di motivazione della sentenza impugnata che non ha in alcun modo verificato la legittimità della delibera di esclusione, limitandosi a riportare i motivi che i soci avevano addotto a fondamento della loro decisione, senza operare alcun accertamento nel merito. Secondo la Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto invece verificare se «facesse difetto una giusta causa di esclusione e, solo in caso di verifica positiva, considerarla come cagione del danno risarcibile» atteso che la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne l'adozione, l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni» (Cass. civ., 11 ottobre 2016, n. 20444).

PROCEDURA DI ESCLUSIONE VALIDA.. La Corte precisa che la procedura di esclusione non ha carattere eccezionale e si basa sull'esistenza di gravi inadempimenti ex artt. 24 e 2286 c.c. Gli stessi contratti costituitivi di associazione spesso indicano le condotte degli associati che, per la loro capacità «di impedire o rendere non agevole il raggiungimento dei fini del gruppo consistenti nell'esercizio in comune dell'attività professionale e nel mantenimento di un'immagine esterna unitaria verso i clienti, siano causa di esclusione».

..SOLO PREVIO ACCERTAMENTO DEL GRAVE INADEMPIMENTO La Corte di merito avrebbe dovuto però accertare se sussistessero o meno i fatti contestati e se essi integrassero la nozione di grave inadempimento. Perché solo in assenza di una delibera valida i Giudici avrebbero potuto condannare gli associati al risarcimento del danno con pronuncia di condanna generica.

La Suprema Corte, dunque, accoglie il ricorso e rinvia gli atti alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per la verifica della sussistenza di condotte dell'associato tali da legittimare la delibera di esclusione e, solo in caso di accertamento negativo, di valutare l'esistenza di un danno risarcibile, anche solo potenziale.

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