Anche i nipoti della vittima hanno diritto a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno morale
13 Ottobre 2015
L'incidente mortale. Un uomo veniva condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, avendo investito un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il soccombente ricorreva in Cassazione. Interessa in questa sede la censura circa la carenza motivazionale in ordine alla legittimazione della parte civile costituita.
I nipoti della vittima potevano richiedere il risarcimento del danno? Sì, infatti, «l'art 74 c.p.p.» - spiega la Suprema Corte - «stabilisce che l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno. I prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nulla rilevando la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, nonché colposa, del congiunto» (Cass., 11 giugno 2003, n. 25323).
I requisiti: la parentela e la perdita di un sostegno morale. Inoltre, «la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all'esistenza del rapporto di parentale, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto». È pertanto necessario che insieme al vincolo di stretta parentela vi sia anche la perdita di un valido e concreto sostegno morale.
Concludendo. Nel caso di specie il giudice aveva rilevato l'assenza di convivenza, tuttavia aveva dato rilevanza all'intensità del legame venutosi a creare tra i nipoti e il defunto. Sulla base di tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la pronuncia di merito, che aveva ritenuto la legittimazione alla costituzione di parte civile da parte dei nipoti della vittima. |