Subisce invalidità psicofisica in un sinistro: va risarcita la perdita di capacità lavorativa anche se il giovane non è ancora occupato
13 Novembre 2014
L'esclusione del danno patrimoniale in un soggetto ventenne, non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% di invalidità, integra una violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da circolazione, qualora tale posta risarcitoria sia stata dedotta e provata, con l'accertamento della compromissione dell'attività di guadagno in relazione all'età della vittima, cui è preclusa la concorrenzialità lavorativa.
Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23791
I fatti. In seguito a un incidente stradale il sig. C. cita il motociclista Q. davanti al Tribunale di Brindisi. Visto il riconoscimento di pari concorso di colpa di attore e convenuto e quindi un accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, il sig. C. ricorre in Appello. La Corte riconosce pur stabilendo il maggior concorso di colpa del convenuto, esclude la voce di danno (riconosciuta invece in primo grado) per la perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto l'attore, che aveva poco più di 18 anni al momento dell'incidente, non lavorava né aveva dato la prova della futura attività lavorativa. La vittima ricorre in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver prima recepito le valutazioni della C.T.U. in tema di danno biologico, morale e da incapacità assoluta e temporanea, e di aver poi ignorato la parte in cui la consulenza aveva riconosciuto l'incidenza dei danni sull'incapacità lavorativa specifica del ricorrente, dovendosi tener conto della gravità dell'invalidità riconosciuta (pari al 70%) al tempo dell'incidente ed in sede di accertamento medico-legale. La Cassazione accoglie il ricorso.
Perdita di concorrenzialità lavorativa. La Corte di Cassazione concorda con le affermazioni del ricorrente: l'esclusione del danno patrimoniale in un soggetto ventenne, non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% di invalidità, integra una violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da circolazione, qualora tale posta risarcitoria sia stata dedotta e provata, con l'accertamento della compromissione dell'attività di guadagno in relazione all'età della vittima, cui è preclusa la concorrenzialità lavorativa. La perdita di possibilità per il giovane non occupato, in relazione alla perdita della concorrenzialità lavorativa, pressoché totale, giustificava la liquidazione equitativa del lucro cessante, tenendo conto dell'effetto permanente del pregiudizio e della sua gravità obiettiva. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito, chiedendo loro di procedere alla liquidazione equitativa e congrua del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, «secondo le allegazioni mediche e il dato della perdita di concorrenzialità in un contesto storico e sociale aggravato dalla disoccupazione giovanile».
|