Il danno alla persona nel quesito medico-legale proposto dall’Osservatorio per la giustizia civile di Milano

Enzo Ronchi
14 Maggio 2014

In epoca anteriore al 24.03.12, data delle legge n.27/2012 i medici legali si imbattevano in quesiti di varia forma ma tutto sommato uguali nella sostanza. A parte alcuni che contemplavano anche il problema dello “stato anteriore” su cui torneremo.Il quesito era visto, dal medico legale, come “talmente il solito” che ad un certo punto, ormai non pochi anni or sono, i CTU cominciarono a presentarsi all'udienza di giuramento con un modello già predisposto e da completare negli spazi vuoti. Accadeva, tuttavia, che pochi vigilassero su tale quesito su modulo del CTU. Tale per cui talora poteva accadere (ed è avvenuto più volte) che, in una delle solite affollate udienze, “passasse” il “solito quesito” per RCA mentre l'oggetto del contendere erano le garanzie regolate da una polizza privata sugli infortuni con ben diversi criteri di valutazione medico-legale dell'invalidità permanente (e di qui la necessità di istanza al Giudice per modifiche al quesito).La prassi consueta del “solito quesito” ha però cessato di reggere con la legge 27/2012 in ragione di quanto contenuto nei commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32: legge pessima nella sua formulazione (a giudizio dei più ed anche ad avviso del sottoscritto), cui tuttavia si deve riconoscere un duplice merito:1) aver sensibilizzato gli operatori del settore, primi fra tutti i medici legali, ad un maggior rigore obiettivo nella valutazione dei danni cagionati da lesioni di lieve entità;2) aver sensibilizzato il Giudice ad un approfondito studio del quesito da formulare al CTU (e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano si è rivelato molto sensibile).Quesito che costituisce problema fondamentale perché le risposte del CTU allo stesso sono alla base della stima economica del danno.
La prassi consueta del “solito quesito” e la l. n. 27/2012

In epoca anteriore al 24.03.12, data delle legge n.27/2012 i medici legali si imbattevano in quesiti di varia forma ma tutto sommato uguali nella sostanza. A parte alcuni che contemplavano anche il problema dello “stato anteriore” su cui torneremo.
Il quesito era visto, dal medico legale, come “talmente il solito” che ad un certo punto, ormai non pochi anni or sono, i CTU cominciarono a presentarsi all'udienza di giuramento con un modello già predisposto e da completare negli spazi vuoti. Accadeva, tuttavia, che pochi vigilassero su tale quesito su modulo del CTU. Tale per cui talora poteva accadere (ed è avvenuto più volte) che, in una delle solite affollate udienze, “passasse” il “solito quesito” per RCA mentre l'oggetto del contendere erano le garanzie regolate da una polizza privata sugli infortuni con ben diversi criteri di valutazione medico-legale dell'invalidità permanente (e di qui la necessità di istanza al Giudice per modifiche al quesito).

La prassi consueta del “solito quesito” ha però cessato di reggere con la legge 27/2012 in ragione di quanto contenuto nei commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32: legge pessima nella sua formulazione (a giudizio dei più ed anche ad avviso del sottoscritto), cui tuttavia si deve riconoscere un duplice merito:

1) aver sensibilizzato gli operatori del settore, primi fra tutti i medici legali, ad un maggior rigore obiettivo nella valutazione dei danni cagionati da lesioni di lieve entità;

2) aver sensibilizzato il Giudice ad un approfondito studio del quesito da formulare al CTU (e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano si è rivelato molto sensibile).

Quesito che costituisce problema fondamentale perché le risposte del CTU allo stesso sono alla base della stima economica del danno.

Il quesito dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano

L'Osservatorio (sentito anche il parere di esponenti dell'Università di Milano e dell'AMLA), ha elaborato un quesito che muove dall'interpretazione della legge n. 27/2012 e finisce poi con l'essere adottabile per tutti i danni: di lieve o non lieve entità; in ambito RCA; in ambito RC professionale medica ex art. 3 legge 189/12; e, in via analogica, anche negli altri diversi ambiti della responsabilità civile (fermo restando che nell'RC professionale medica, deve essere integrato per verificare la eventuale sussistenza di colpa e nesso causale o per affrontare problemi peculiari).

Il quesito dell'Osservatorio può sembrare complesso, pesante, ed è forse per questo che stenta a decollare. Ma la complessità è solo apparente e, a mio avviso, quasi inevitabile perché non poteva non muovere dall'interpretazione dell'infelice formulazione della legge 27/12 nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 32.

Si potrebbe dire che è colpa del legislatore se dai lavori dell'Osservatore ne è uscito un quesito complesso, articolato.
Si sottolinea, a questo punto, che il lavoro dell'Osservatorio ha fatto un ammirevole servizio ai CTU: proprio per essersi caricato sulle spalle l'interpretazione di tale norma ed avere così sollevato gli stessi da qualsiasi imbarazzo interpretativo, posto che l'analisi della norma, lasciata ai medici legali, già faceva registrare vivaci discussioni, per non dire scontri, in ragione dei sottointesi opposti interressi delle parti, a proposito di lesione di lieve entità.

Secondo il citato comma 3-ter le lesioni che sono all'origine del danno biologico permanente devono essere state oggetto di “accertamento clinico strumentale obiettivo”; e secondo il comma 3-quater, le lesioni che sono all'origine dell'intero danno alla persona (e quindi non solo del danno biologico permanente) devono essere state accertate, in sede medico-legale, “visivamente o strumentalmente”.

La l. n. 27/2012 e le difficoltà interpretative

Le difficoltà interpretative hanno riguardato i seguenti tre punti: 1) se debba ritenersi che il comma 3-quater assorba, sostanzialmente, il comma 3-ter; 2) se fra le parole “clinico strumentale” si debba intendere interposta una virgola, un trattino, una congiunzione o una disgiunzione (posto che il legislatore si è astenuto); 3) quale significato si debba dare all'avverbio “visivamente” nel comma 3-quater.

Il quesito (una copia viene di seguito proposta) prevede che “a seguito di riscontro medico-legale” (vedasi art. 3-quater) il CTU accerti natura ed entità delle lesioni (vedasi punto 2a del quesito); durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa (2b); danno biologico permanente (2c); spese mediche di cura occorse ed occorrende per il futuro (2d).
Questa rappresenta l'impalcatura scheletrica del quesito che si completa delle strutture organiche, più complesse, derivanti dall' interpretazione della norma.

Risulta, infatti, che l'accertamento deve essere condotto visivamente e/o strumentalmente, e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche (punto 2).

L'avverbio visivamente viene confermato ma si deduce che debba essere inteso come clinicamente, atteso che l'accertamento con il senso della vista può essere alternativamente (“e/o”) sostituito “mediante anamnesi, visite mediche” che rappresentano il metodo “clinico”, mai obsoleto.

Si evince anche l'affermazione dell'alternatività del metodo clinico rispetto a quello strumentale, di cui al comma 3-ter.

E tuttavia, al di là delle precisazioni rese necessarie dalla legge 27/2012, merita di essere richiamata l'attenzione su altre due problematiche sottoposte al CTU nel quesito, atteso che riguardano anche e soprattutto le conseguenze di lesioni di non lieve entità.

Infatti, preliminarmente, il quesito invita il CTU a tener conto anche ”dello stato di salute preesistente” del periziando. Ma è bene che si sappia che il problema della valutazione del danno biologico permanente in soggetto già in qualche misura compromesso nel suo stato anteriore, rappresenta una sorta di “ginepraio”: problema complesso e ancora privo di univoca interpretazione già in sede tecnica, medico-legale. Qui le comunità scientifiche e medico-legali avrebbero veramente necessità di confrontarsi con gli esperti del diritto. Ad esempio, danno biologico permanente del 12% per esiti di frattura alla gamba-caviglia di destra, in soggetto con preesistente invalidità del 20% per esiti di poliomielite infantile all'arto inferiore controlaterale: si calcola con valore economico da 1 a 12% o da 20 a 32%? Si direbbe con valore da 20 a 32%, secondo interpretazione della Cassazione Civ. che, per quanto risulta allo scrivente, al riguardo si è pronunciata per la prima volta (Cass.civ., Sez. III sentenza n. 6341/2014).

Il secondo dei due problemi poco sopra richiamati, riguarda il contributo richiesto al CTU medico-legale (vedasi i punti 2b e 2c del quesito) in ordine alla valutazione della sofferenza psicofisica, sia nel periodo di inabilità temporanea sia nello stato stabilizzato di invalidità permanente.

Diversamente da quanto ritengono altri Colleghi specialisti in medicina legale (soprattutto al di fuori dell'area milanese), il contributo del CTU al riguardo può rivelarsi molto utile per chi sia preposto alla liquidazione del danno, anche in fase extragiudiziale. Così come nella valutazione del danno biologico, anche per la quantificazione della somma dovuta per sofferenza morale il Giudice può beneficiare di un supporto tecnico, anziché essere lasciato “solo”. La metodologia medico-legale è disponibile. E' stata proposta dal sottoscritto in collaborazione con Mastroroberto e Genovese, è pubblicata da Giuffrè fin dal 2009 ed in corso sono modifiche, integrazioni (Ronchi E., Mastroroberto L., Genovese U., Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, con contributo alla quantificazione della sofferenza morale, Giuffrè editore, Milano, 2009, pag. 53-70).

Il sottoscritto, peraltro, ritiene che l'architettura complessiva del quesito potrebbe esser in qualche modo alleggerita, snellita, così da apparire più direttamente accessibile, soprattutto ai CTU.

In alcune parti, infatti, si “perde” in precisazioni, chiarimenti che potrebbero essere ritenuti superflui per un CTU medico-legale che per definizione di legge “deve” essere esperto delle problematiche di cui trattasi. Tali potrebbero essere ritenute le chiose e le esemplificazioni che seguono agli avverbi visivamente e/o strumentalmente nel punto 2 del quesito.
Il riscontro medico-legale “a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche” (ancora punto 2 del quesito) non è contenuto nella lettera della legge 27/2012. Esso, tuttavia, va inteso come un doverosa esortazione/invito, verso il CTU, ad una adeguata motivazione nel suo elaborato, citando letteratura scientifica; e ricorrendo ad “anamnesi, visite mediche, test psicodiagnostici … ulteriori indagini tecniche, eccetera”: tutta materia, peraltro, che ben dovrebbe essere nota all'esperto del Giudice, per cui anche tali esortazioni potrebbero essere ritenute superflue. Purché non si perda il valore dell'accertamento con metodo anche solo clinico (comma 3-ter della legge) “mediante anamnesi, visite mediche”: e, per evitare ciò, all'avverbio visivamente potrebbe essere accostato l'avverbio clinicamente.

Quale sia, poi, la definizione di danno biologico per dettato normativo e per giurisprudenza della Suprema Corte, pure dovrebbe essere ben noto al CTU specialista in medicina legale.
Mentre del tutto opportuno appare il richiamo al CTU perché tenga conto della “incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionale sia quanto agli aspetti relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva). La precisazione risulta necessaria, irrinunciabile, perché sia ben sottolineata la necessità di separazione, nella valutazione medico-legale, tra “incapacità a fare” in attività della vita che siano comuni a tutti (danno biologico “base, standardizzabile”) e “incapacità a fare” in attività dinamico-relazionali del tutto soggettive, personali(così nei criteri applicativi della tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica compresi tra 10 e 100 punti di invalidità - prevista dall'art. n. 138 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209): come richiesto nella seconda parte del quesito peritale riguardante quegli aspetti di danno che possono esser presi in considerazione, nella CTU, solo qualora già siano stati allegati e provati dalla parte attrice.

Ipotesi di rivisitazione del quesito

In conclusione, il quesito proposto dall'Osservatorio, secondo l'angolo di visuale del medico-legale, così potrebbe esser rivisitato e snellito:

Esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato/a ….. , esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente:

accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale,

o visivamente/clinicamente;

o e/o strumentalmente;

o e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche:

a) la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per cui è causa;

e, premesso che per la Tabella milanese di liquidazione del danno biologico il C.T.U. deve tener conto della incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva):

b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;

c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura lavorativa; nell'ipotesi di non cogente applicazione della "Tabella delle menomazioni" (richiamata dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème); determini, ancora, il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;

d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future.

Ferma tutta la seconda parte del quesito che riguarda le conseguenze lesive “non standardizzate”.

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