I congiunti del macroleso non devono dimostrare la loro sofferenza per ottenere il conseguente risarcimento
14 Luglio 2017
IL CASO Un minore rimane coinvolto in un sinistro stradale mentre si trova a bordo del suo motociclo. Il padre, agendo sia in proprio che in rappresentanza del figlio, conviene in giudizio dinnanzi al Tribunale di Matera l'automobilista ed il suo assicuratore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal figlio. Il giudice di prime cure accoglie la domanda , ma la Corte d'Appello di Potenza dichiara il concorso paritario dei due conducenti, ridetermina, riducendolo, il danno subito dal minore e rigetta, perché non provata, la domanda di risarcimento proposta dal padre. Padre e figlio ricorrono ora in Cassazione. Il particolare il padre del centauro denuncia, con il terzo motivo di ricorso, come la Corte d'Appello abbia errato nel ritenere non provato il danno non patrimoniale da lui patito, consistito nella sofferenza provata per la malattia del figlio, deducendo che il danno doveva essere ritenuto provato per il fatto che il ragazzo era minorenne, con lui convivente, perché era stato in coma ed in pericolo di vita, riportando comunque consistenti postumi permanenti.
NESSUN AUTOMATISMO ACRITICO La Corte ricorda anzitutto che la sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve è già stata riconosciuta dalle Sezioni Unite come danno non patrimoniale risarcibile (Cass. civ., Sez. Un., 1 luglio 2002 n. 9556) e che un tale pregiudizio, consistente in un moto dell'animo, non è provabile in concreto con le cd. prove storiche, ma solo facendo ricorso alle prove cd. critiche, prima tra tutte la prova presuntiva (art. 2727 c.c.). Tale prova, continua la Corte, se da un lato non può essere svilita ad una «mera massima d'esperienza», dall'altro deve essere cercata anche d'ufficio, qualora la parte abbia dedotto e provato fatti i noti che ne possano costituire il fondamento, essendo un «ragionamento logico-deduttivo che consente di risalire a fatti ignorati partendo da fatti noti».
CIRCOSTANZE PROVATE COINCIDONO CON ALTRETTANTI FATTI Dal momento che, nel caso di specie, erano state debitamente provate le circostanze che la vittima fosse minorenne, che era stata ricoverata in ospedale, che aveva patito lesioni non lievi (invalidità permanente del 25%) ed un periodo di invalidità temporanea assoluta di oltre quattro mesi, e che conviveva con il padre, la Corte le ritiene coincidenti con altrettanti fatti che il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione ex artt. 2727 e 2729 c.c. per il riconoscimento del danno lamentato dal padre del danneggiato. Dunque la gravità delle lesioni patite dal minore ed il rapporto di parentela tra questi ed il padre non potevano non essere considerati elementi dai quali desumere secondo l'id quod plerumque accidit la circostanza che il padre della vittima «si mise in allarme» per la salute del figlio.
La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d'Appello, in diversa composizione. |