Danno non patrimoniale, tabelle milanesi e autonoma liquidazione del danno morale
14 Settembre 2015
L'incidente. Un uomo conveniva in giudizio il conducente, il proprietario e la società assicuratrice di un veicolo, in quanto responsabili dell'incidente che lo aveva coinvolto e che gli aveva causato gravissime lesioni personali. Nel dettaglio, il conducente di un autocarro non aveva rispettato il segnale di stop, andando così a scontrarsi con l'auto di proprietà dell'attore. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in via solidale al pagamento della somma complessiva di euro 1.898.490,00 in favore dell'infortunato, di cui era stata accertata l'inabilità permanente pari al 90%. La Corte d'appello confermava la pronuncia di prime cure quanto all'accertamento della responsabilità, mentre riduceva l'importo del risarcimento a 1.469.364,63 euro, riunendo in un'unica voce i danni biologici e i danni morali. Il danneggiato ricorreva allora in Cassazione, lamentando la violazione del principio per cui il risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere integrale ed effettivo, nella parte in cui la pronuncia della Corte d'appello aveva riassorbito il danno morale nel risarcimento del danno biologico. Secondo la tesi del danneggiato, i giudici territoriali non avevano proceduto alla personalizzazione del danno. Inoltre, lamentava l'omessa liquidazione del danno esistenziale. I motivi sono fondati. Spiega difatti la Cassazione che «la motivazione con cui la Corte d'appello ha ridotto l'importo liquidato» all'attore «è in parte illogica e in parte lacunosa».
Da non dimenticare la “personalizzazione”. Il Giudice territoriale, nel ridurre il risarcimento, ha invero richiamato correttamente le pronunce di San Martino e le Tabelle milanesi, senza però tener conto del criterio di personalizzazione e senza specificare per quali ragioni la somma liquidata dal tribunale dovesse considerarsi eccessiva. Per la Cassazione la sentenza impugnata è da cassare perché il giudice ha mal interpretato gli orientamenti di legittimità ormai consolidati: l'esigenza di includere in un'unica somma le diverse voci risarcitorie che compongono i danni non patrimoniali e l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie non significano che la somma liquidata al danneggiato debba essere necessariamente satisfattiva.
Alcune precisazione sulle tabelle. La Cassazione con questa pronuncia coglie l'occasione per chiarificare la “portata” della tabelle giurisprudenziali. Esse sono nate effettivamente per evitare eccessive disparità di trattamento e garantire un minimo di certezza in una materia in cui non esistono parametri obiettivi; tuttavia – spiega il Supremo Collegio – questi criteri mantengono una natura indicativa di valutazione e devono, caso per caso, essere sempre calibrati. Inoltre, le Tabelle milanesi «non hanno cancellato il danno morale per riassorbirlo nel danno biologico, ma hanno provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di sofferenza soggettiva». D'altronde – continua la Cassazione - «il danno morale pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto normativamente stabilito dall'art. 5, lett. c), D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma in ragione della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana» (Cass., sez. 3, 3 ottobre 2013 n. 22585; Cass., sez. lav., 16 ottobre 2014, n. 21917). Nella fattispecie concreta il danneggiato, diciottenne alla data del sinistro, ha riportato un grado di invalidità permanente del 90%. Per la Cassazione, «trattasi di lesioni in linea di principio idonee a far ipotizzare che l'infortunato abbia risentito sofferenze e danni esclusivamente morali di notevole entità e meritevoli di un compenso aggiuntivo, rispetto a quello che gli è stato attribuito per il solo danno biologico, il quale ultimo tiene conto solo delle limitazioni collegate alla perdita del "valore d'uso" del proprio corpo. La relativa quantificazione avrebbe dovuto tenere conto della durata e dell'intensità del dolore, fisico e psichico (in relazione a numero, natura e complessità delle cure e soprattutto degli interventi chirurgici; alla limitazione delle opportunità di farsi una famiglia, di coltivare amicizie ed affetti; di svolgere attività sportive e ricreative, così via), opportunità tutte variabili da individuo a individuo in relazione all'età e alla natura delle lesioni, di cui si può tenere conto solo in sede di personalizzazione dei valori di cui alle tabelle». Sulla base di tali argomenti, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello. |