Sezioni Unite: è nell’interesse della collettività nazionale la competenza esclusiva del G.A.
14 Settembre 2016
Il caso. Tizio e Caio convengono dinnanzi al Tribunale di Milano il Comune di Cerro Maggiore e Autostrade per l'Italia S.p.a. per ottenere la condanna, anche in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dalle immissioni acustiche e atmosferiche derivate a loro e all'immobile di loro proprietà dall'esecuzione dei lavori di potenziamento di un tratto autostradale senza previo assoggettamento alla procedura di compatibilità ambientale. Il Comune di Legnano ed il Comune di Cerro Maggiore eccepiscono la loro carenza di giurisdizione; ex art. 34, comma 1, d.lg. n.80/1998, il Tribunale di Milano declina la giurisdizione.
Giurisdizione del G.o.? La Corte d'appello di Milano ritiene invece propria la giurisdizione, sostenendo che causa del danno non fossero le opere pubbliche in sé, quanto piuttosto gli effetti causati dalla loro esecuzione. Ritiene che gli interventi di deviazione del traffico, aumentando l'intensità veicolare, abbiano comportato lesione dei diritti soggettivi alla salute, all'integrità personale e alla proprietà immobiliare. Riconoscendo la legittimazione della concessionaria ASPI, sostituitasi ad Anas, nell'esecuzione e nella direzione delle opere che avevano cagionato i danni, ritiene che in capo a detta società vi fosse l'obbligo, non adempiuto, di predisporre ai lati della strada barriere fono-assorbenti e isolanti, oltre a qualunque altro accorgimento tecnico finalizzato a limitare le immissioni acustiche e atmosferiche sulla facciata dell'edificio, dichiarate dal CTU eccedenti i limiti previsti dal d.P.R. 142/2004. La Corte di merito, dichiarando sussistente anche la legittimazione del Comune di Cerro Maggiore, evidenzia come anche l'ente pubblico, pur dovendo vigilare sull'esecuzione dei lavori, non abbia chiesto la valutazione di impatto acustico ad ASPI, astenendosi inoltre dal compiere verifiche o controlli «per programmare interventi mitigativi». I giudici della Corte d'Appello condannano dunque in solido Autostrade per l'Italia s.p.a. e il Comune di Cerro Maggiore al risarcimento del danno biologico ed esistenziale, il cui importo viene stabilito in «Euro 2000,00 per ogni anno a decorrere dalla domanda, per ciascuno dei due attori».
Ricorso principale. Il Comune di Cerro Maggiore ricorre ora in Cassazione, lamentando, con il primo motivo di ricorso, “Difetto di giurisdizione del A.G.O. e violazione dell'art. 34 d.lg. 80/1998 come modificato dall'art. 7 l. 205/2000". Secondo l'ente locale le pretese risarcitorie si collegano all'esercizio dell'attività amministrativa urbanistica, che è «estrinsecazione del potere autoritativo della PA». Sebbene non si tratti di domanda di annullamento di atti amministrativi, ritiene che la competenza spetti comunque al G.A. che «può anche risarcire il danno ingiusto anche per lesione di diritti soggettivi fondamentali conseguenti all'esercizio del potere pubblico in quanto giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica, ed anche se non è chiesta la tutela demolitoria dell'atto amministrativo che si pretende illegittimo».
Ricorso incidentale. Autostrade per l'Italia s.p.a. propone ricorso incidentale deducendo difetto di giurisdizione e violazione degli artt. 24, 32 Cost., art. 24 d.lg. 80/1998, artt. 7 e 13 d.lg. 104/2010, art. 386 c.p.c. e C. Cost. n. 204/2004. La società lamenta che al G.O. è stato affidato il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza degli atti amministrativi della autorità competenti , avendo dovuto valutare un iter urbanistico, da intendersi come espressione del potere autoritativo della PA, e non una sua mera condotta materiale.
Competenza esclusiva del G.a. La Suprema Corte chiamata a decidere la legittimità dei ricorsi, a Sezioni Unite, li riunisce e li dichiara fondati. Ribadisce che per i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, ivi compresi atti e comportamenti che violino le norme per la pianificazione e organizzazione del territorio ex artt. 2 e 34, comma 1, d.lg. 80/1998, è nell'interesse dell'intera collettività nazionale la competenza esclusiva del giudice amministrativo. «La cognizione esclusiva delle relative controversie sulla sussistenza in concreto dei diritti vantati, direttamente incisi dal potere autoritativo di cui si contestano le scelte, ed il contemperamento o limitazione di essi con l'interesse generale all'ambiente salubre (C. Cost.. n. 204 del 2004, C. Cost. n. 191 del 2006, C. Cost. n. 140 del 2007, Cass. civ., sez. un., n. 2052 del 2016), non può esser demandato ad un ausiliare del G.O.», conclude la Corte.
Dichiarando assorbiti gli altri motivi di ricorso, poiché attenenti al merito della giurisdizione, la Corte Costituzionale accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Giudice amministrativo e rimette le parti dinnanzi al G.A. territorialmente competente in primo grado, compensando le spese del giudizio.
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