Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità: come cambia il danno alla persona con la Legge Concorrenza
14 Settembre 2017
Art. 138 Codice delle Assicurazioni Private: il nuovo testo
Dopo un lungo iter parlamentare, la Legge Concorrenza (l. 4 agosto 2017 n. 124, in GU n. 189 del 14 agosto 2017) è approdata ad un testo definitivo contenente importanti novità in materia di assicurazione obbligatoria per la rc auto e di danno alla persona. Per quello che è l'approfondimento demandato a questo Focus, le norme di inquadramento delle sostanziali novità sono contenute nei commi 17 e 18 dell'art. 1 del testo legislativo. L'art. 138 cod. ass. risulta sensibilmente modificato e numerose sono le questioni che si pongono immediatamente alla evidenza pratica ed interpretativa, portando alla sintesi di quello che possiamo definire il “nuovo danno alla persona”. La struttura di questo importante testo (che vede la sua prima essenziale modifica nella stessa titolazione della norma: “Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità” in luogo del vecchio nome “Danno biologico per lesioni di non lieve entità”) risulta essere, in sintesi, la seguente: - art. 138 comma 1: ridefinisce la funzione e la natura della tabella unica nazionale per lesioni di non lieve entità; - art. 138 comma 2: detta i canoni valutativi che dovranno essere obbligatoriamente le variabili di calcolo per la elaborazione della tabella stessa; - art. 138 comma 3: definisce i canoni e le condizioni di personalizzazione massima della tabella nazionale, demandando al giudice la valutazione per accrescimento sino al 30% del valore iniziale; - art. 138 comma 4: introduce l'innovativo principio di esaustività del valore tabellare nazionale rispetto alle componenti obiettive e soggettive del danno non patrimoniale risarcibile alle vittime di sinistri stradali; - art. 138 comma 5: ribadisce l'obbligo di aggiornamento annuale dei futuri valori tabellari, secondo le variazioni di valore della moneta rispetto all'indice nazionale dei prezzi al consumo (ISTAT); - art. 1 comma 18 l. n. 124/2017: disciplina l'entrata in vigore della norma con riferimento alla adottabilità della futura tabella unica nazionale.
L'analisi che segue del provvedimento si concentra – come è ovvio – sulle principali novità normative rispetto al preesistente testo codificato nel 2005 con il d.lgs. n. 209/2005. In quest'ottica vale dunque la pena di esaminare il nuovo testo che contiene rilevanti aspetti innovativi e dall'impatto generale di grande sostanza. Il nuovo comma 1 dispone che : «Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso» (la parte in “neretto” evidenzia le modifiche al testo originale). La novità di maggior impatto del testo evidenziato risiede nella parte iniziale della norma che pone una franchigia normativa di assoluto rilievo programmatico e disciplinare: il diritto delle vittime al pieno ristoro del danno deve essere ottenuto in un contesto di equilibrio con l'esigenza di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e, per esso, sui consumatori. È la prima volta che il principio di amalgama tra diritto delle vittime e sostenibilità del costo assicurativo e sociale, avvallato già dalla Corte Costituzionale (seppure nel contesto limitato delle lesioni di lieve entità, v. D.SPERA, Liquidazione danno biologico per lesioni micro permanenti, in Ridare.it e M.RODOLFI, Legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, in Ridare.it), trova una codifica chiara che determina una variabile non trascurabile sulla determinazione del risarcimento del danno alla persona vittima di un sinistro stradale. Di fatto il legislatore accoglie l'antico principio di necessario equilibrio tra diritto del leso alla tutela risarcitoria e rilevanza della funzione sociale del sistema assicurativo obbligatorio, attingendo a piene mani ai principi già consolidati dai giudici della Consulta ampliandone addirittura l'efficacia disciplinare. Laddove infatti la Corte Costituzionale ha stabilito che «l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi» (cfr. C.Cost., 16 ottobre 2014 n. 235, M.RODOLFI, Legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni in Ridare.it), il legislatore eleva tale principio a fonte ispiratrice della tabella che dovrà essere elaborata anche con riguardo alle lesioni di non lieve entità. Non appare dunque di poco conto tale impronta di contemperamento macroeconomico del sistema, che dovrà essere tuttavia amalgamato col successivo principio, come si dirà, del primato della giurisprudenza di legittimità nella determinazione del meccanismo di congruo ristoro del danno alla salute (comma 2).
Il comma 2 dell'art. 138 (novellato dal comma 17 dell'art. 1 l. n. 124/2017) illustra il dettaglio, come già la precedente versione, dei principi e dei criteri di redazione della futura tabella unica nazionale per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità da sinistro stradale. Rispetto al testo previgente, le modifiche integrative sostanziali sono due:
Non può sfuggire, fin dal primo esame del corpo di norme che deriva da queste due integrazioni, come il legislatore si sia adoperato per elevare a criterio di calcolo due aspetti essenziali del sistema empirico che compone la cosi detta “tabella milanese”, la quale costituisce dunque l'evidente approdo sistemico al quale la norma intende condurre il futuro provvedimento attuativo (il d.P.R. che conterrà questa tabella lungamente attesa). Entrambi questi rilevanti passaggi normativi, infatti, portano a considerazioni interpretative di non poco conto e si inseriscono in un filone dottrinale e giurisprudenziale controverso, con l'evidente intento di fornire una soluzione univoca e chiara. Saranno prima i provvedimenti attuativi e poi le valutazioni della giurisprudenza di legittimità e di merito a dare conto di quanto l'intendimento potrà essere realizzato. È fin d'ora il caso, tuttavia, di illustrare le proiezioni prospettiche di questi due passaggi normativi essenziali proprio perché di grande portata innovativa. Il primo capoverso del comma 2 del nuovo art. 138 dunque richiama l'obbligo del legislatore delegato a tenere in conto, nella redazione della TUN, «dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità». È questa, in effetti, una sorta di “licenza in bianco” e di attribuzione postuma di legittimazione alla fiorente e trentennale funzione suppletiva che la magistratura nel tempo ha esercitato nel silenzio della legge, prima trovando una sintesi per lo più condivisa dei sistemi di risarcimento equitativo in uso tra i tribunali e poi attribuendo primato nazionale alla tabella milanese con le pronunce della Corte di Cassazione del 2011 (v. C.BREGGIA, Gravi menomazioni a seguito di incidente: il valore paradigmatico della tabella di Milano nella liquidazione del danno, in Ridare.it, commento a Cass. civ., 18 maggio 2017 n. 12470). Se dunque la tabella elaborata dall'Osservatorio alla giustizia civile presso il tribunale di Milano diverrà sistema di compensazione normativo in ossequio al recepimento in sede di d.P.R. dei criteri di valutazione sintetizzati nella giurisprudenza consolidata di legittimità, va ricordato che la stessa tabella milanese, come altrimenti non potrebbe essere, nacque e si adeguò nel tempo proprio al mutamento dei principi ordinatori che via via si consolidavano nelle corti superiori. Esempio più probante di ciò è proprio la radicale evoluzione della stessa tabella milanese dopo i pronunciamenti delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ., Sez. Un., n. 26972-5/2008, note come “sentenze di San Martino”, v. D.SPERA, La tabella milanese, in Ridare.it). Si può dire che parte del successo nazionale della tabella meneghina risiedette proprio nella capacità di recepire ed elaborare un sistema di calcolo che sintetizzasse i principi espressi nella più recente evoluzione giurisprudenziale. Ci si deve chiedere ora se, non più un organismo di giudici ma il legislatore potrà essere chiamato in futuro a modificare i parametri contenuti nella TUN di prossima pubblicazione in ragione di una nuova evoluzione, oggi non prevedibile, della stessa giurisprudenza di legittimità. Si vuol dire che la magistratura delle corti superiori ha col tempo affinato ed anche modificato in modo radicale i suoi principi anche già consolidati (basti pensare alla evoluzione inclusiva del danno morale nel contesto ontologico del danno da lesione del bene salute), con riflessi inevitabili sui parametri di calcolo compensativo. Ci si deve chiedere dunque se, attribuire una funzione “in bianco” di ispirazione normativa alla “consolidata giurisprudenza di legittimità” non si rifletta in un depotenziamento del primato normativo stesso nell'ipotesi (non remota né inedita) in cui la stessa magistratura dovesse in futuro mutare i propri parametri di inquadramento del complesso istituto risarcitorio in questione. Non è insomma quella espressa nei termini in analisi, una norma che elevi il legislatore a primaria ed esclusiva fonte di elaborazione dei futuri meccanismi di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale, posto che lo stesso potere amministrativo dovrà allinearsi agli attuali canoni giurisprudenziali ed a quelli diversi ed evoluti che si dovessero consolidare nei prossimi anni. È vero che lo stesso comma 2 si premura di allineare i sei criteri di elaborazione della tabella nazionale, elencandone i canoni empirici di calcolo, ma gli stessi indici ben potranno essere modificati in termini economici ove l'evoluzione giurisprudenziale futura portasse ad approdi diversi sul piano della ispirazione compositiva del danno alla persona.
Non di minor conto è la seconda importante integrazione apportata allo stesso comma 2 del nuovo testo dell'art. 138, laddove, proprio tra i criteri di composizione della TUN viene reintrodotto, un po' a sorpresa, la “componente del danno morale da lesione all'integrità fisica” che accede alla tabella stessa come incremento progressivo alla quota di danno biologico, in una sorta di ispirazione pan inclusiva nel valore finale di ogni profilo di sofferenza congenita e conseguente alla lesione stessa. Il richiamo alla “personalizzazione complessiva della liquidazione” vuole proprio accedere ad un concetto ampio ed esaustivo del valore compensativo che emergerà dalla emananda TUN, ma tradisce un'ansia inclusiva che trascende dal forte dibattito mai sopito in dottrina ed in giurisprudenza proprio sulla affermata (o, di contro, negata) autonomia ontologia del concetto lesivo di “danno morale”. Ancora oggi, una parte della giurisprudenza ritiene che il danno morale mantenga una propria autonomia compensativa e definitoria tale da attribuirgli una vera e propria vita autonoma rispetto alla lesione in sé del bene salute (per un esame del contrasto giurisprudenziale si veda anche M.HAZAN, Il danno morale nella rc auto (dopo la sentenza n. 11851/2015), in Ridare.it). Temiamo non manchi tempo in cui il mai sopito filone dottrinale a favore della detta autonomia definitoria e risarcitoria del danno morale possa ritrovare vigore proprio in una enunciazione codificante dell'istituto tanto contestato.
La personalizzazione del danno
Il comma 3 dell'art. 138 è stato integrato con una semplice locuzione che riafferma una necessità allegatoria dei profili che adducono alla composizione del danno, per la verità mai in discussione. Si legge infatti in tale passaggio normativo che «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento» (in neretto il testo aggiunto). Va da se che l'indice di personalizzazione rimesso al magistrato incaricato di elevare eventualmente il compenso nella misura massima (conformata al vecchio testo) del 30% non possa che accedere alle allegazioni (anche documentali oltre che presuntive) della parte istante e che la sua valutazione, che si articolerà nella decisione finale, non potrà che essere obiettivamente riscontrabile (a pena di una decisione arbitraria) nella realtà soggettiva che la parte avrà saputo allegare in giudizio. Resta, alla fine, confermato il tetto di maggiorazione al 30% già previsto dal precedente testo. Tuttavia, la futura emanazione (si auspica) di una tabella unica che si allinei ai parametri elaborati dalla tabella milanese presenta, rispetto a quest'ultima, una grave incongruenza che renderà i due sistemi non sovrapponibili. Infatti, proprio nei parametri di personalizzazione, la tabella milanese non è allineata al testo normativo, nel senso che i margini di incremento mutano con il variare della lesione (dal 50% al 25%) senza alcuna sovrapposizione con il valore rigido ed uniforme della legge. L'attuazione dunque della norma in tabella unica nazionale dovrà tenere conto nei margini di calcolo di questo diverso parametro, che ovviamente incide in misura sostanziale sul compenso finale riconosciuto mediamente alla vittima. Il comma 4 appare norma del tutto nuova nel panorama della disciplina legata alla determinazione dei criteri di valutazione e compensazione di un danno di natura immateriale quale quello legato alla lesione del bene salute. Il precetto costituisce una aggiunta nel corpo dell'art. 138, per il resto solo modificato, seppur con grande sostanza come detto. Tale comma 4 recita testualmente: «l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche». È chiaro l'intento del legislatore di rendere solide le basi perché la futura tabella costituisca l'unico ed esaustivo strumento di risarcimento del danno comunque conseguente alla lesione del bene salute connesso alla circolazione stradale. Nei lavori parlamentari che hanno accompagnato questi anni di maturazione della Legge Concorrenza, nei dibattiti dottrinali legati alle pubblicazioni dei testi via via approvati e nelle audizioni tenutesi presso le commissioni parlamentari competenti, questo punto è stato a lungo esaminato sotto l'aspetto della opportunità ed efficacia della locuzione al fine aggiunta. Va da sé che, in un sistema risarcitorio consolidato e per così dire pacificato rispetto alle variabili possibili che reggono la struttura del risarcimento del danno alla persona, il passaggio normativo potrebbe apparire persino superfluo. Tuttavia lo sforzo normativo in esame deve essere segnalato e valorizzato per la chiara ed attenta volontà di superare le incertezze interpretative che originavano dal testo precedente dell'art. 138, ove già la titolazione (“danno biologico per lesioni di non lieve entità”) portava con se la chiara incompletezza risarcitoria della tabella stessa (che per altro non ebbe mai la sorte di essere emanata) in attuazione del dettato normativo e che ancora oggi stiamo attendendo. Il chiaro recepimento normativo, oggi, della struttura ordinamentale delle tabelle milanesi, con la sussunzione del metodo inclusivo del valore tra componente biologica e morale della menomazione subita ed apprezzata dalla vittima (eventualmente personalizzato per effetto dell'art. 138, comma 3), rendono evidente come lo scopo voglia essere quello di escludere ogni deriva ampliativa del dato economico che verrà elaborato dal d.P.R. atteso, sulla scorta di interpretazioni che ancora sostengano la non esaustività terminologica della nozione offerta. La norma di “chiusura” del dato economico che sarà contenuto nella tabella emananda, dunque, non potrà che portare alla piena esaustività ed inderogabilità del parametro risarcitorio, analogamente a quanto avviene oggi nei tribunali in sede applicativa della tabella milanese. Un orientamento che volesse discostarsi da questa chiara indicazione di contenimento si porrebbe come del tutto avulso ed estraneo tanto ai principi costituzionali ribaditi nel tempo dalla Consulta quanto, oggi, a quelli che oggi caratterizzano la ratio legis del nuovo testo dell'art. 138 cod. ass.
La disciplina intertemporale
Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 recita la regola della disciplina di efficacia intertemporale della novella e, soprattutto, la regola di applicabilità della futura tabella unica nazionale in ragione dei fatti ai quali dovrà obbligatoriamente essere applicata. Il testo della norma prevede che «La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Per effetto di questa opportuna disposizione, dunque, la futura tabella unica dovrà essere applicata solo per i sinistri occorsi successivamente alla emanazione ed alla efficacia cogente della stessa TUN. La norma non presenta in effetti nessun profilo critico interpretativo e semmai si segnala per la sua discontinuità rispetto alle valutazioni compiute dalla magistratura di legittimità in condizioni di conflitto intertemporale analoghe. Per esempio, quando si è trattato di dettare il regime di regolazione temporale dell'art. 32 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 marzo 2012 n. 27, venne affermato dalla stessa Corte Costituzionale n. 235 del 2014 che «tali nuove disposizioni, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)». In verità, la prossima TUN ben avrebbe potuto, in assenza di un testo normativo previgente, essere adottata per tutti i sinistri non ancora definiti, ma la chiara indicazione normativa ci consentirà di adottare un regime temporale applicativo senza incertezze interpretative. In conclusione
Il nuovo art. 138 cod. ass. che origina dalla novella contenuta nella Legge Concorrenza presenta più luci che ombre nella regolamentazione di una materia tanto complessa quanto controversa in dottrina ed in giurisprudenza. Per effetto del corpo normativo derivato dalle integrazioni proposte, si può oggi sostenere che, a differenza del passato, la futura tabella unica nazionale potrà offrirsi all'utenza con una base giuridica ben più chiara del passato e con margini assai ridotti di derogabilità interpretativa. Non potrà essere, insomma, revocato in dubbio il fatto che la tabella conterrà in sé tutti i parametri propri risarcitori del danno alla lesione del bene salute nel contesto dei sinistri stradali. Anche l'importante richiamo, che si è evidenziato, alla esigenza di contemperare i diritti soggettivi delle parti lese a quelli collettivi di sostenibilità macroeconomica del sistema dell'assicurazione obbligatoria, è principio difficilmente equivocabile e, men che meno, derogabile in quanto così chiaramente espresso. Non resta dunque che attendere l'elaborato applicativo che il governo è chiamato, in questo scampolo di legislatura, ad emanare in ossequio ai principi base illustrati nel nuovo testo. Si è detto che può essere facile prevedere che la futura tabella conterrà margini compensativi in qualche modo allineati ai criteri di risarcimento del danno elaborati ed approvati dal tribunale di Milano. Eventuali profili di incongruenza e di criticità interpretativa potranno emergere, semmai, proprio dalle modalità con le quali il futuro d.P.R. adotterà e tradurrà i principi in parametri risarcitori, e da come verrà redatto il regolamento applicativo per illustrare i meccanismi di calcolo. Un accenno va fatto, infine, alla difficoltà di raccordare in futuro la emananda tabella del danno da lesione grave, con la sussunzione della stessa nel sistema di risarcimento del danno conseguente a sinistro sanitario, come previsto dall'art. 7, comma 4, l. 8 marzo 2017 n. 24 (legge Gelli-Bianco). In proposito basterà accennare, non essendo questa la sede per un approfondimento tematico che pur verrà, al fatto che il sistema di assicurazione obbligatoria del rischio auto è certamente oggi più collaudato e “socialmente perfetto” di quello, ancora incerto e soprattutto derogabile, che reggerà il futuro sistema di assicurazione della colpa sanitaria (v. F.MARTINI, L'assicurazione obbligatoria nella rc sanitaria ed il difficile raffronto con l'omologo sistema della rc auto, in Ridare.it).
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