Travolto da un autocarro. Il figlio chiede risarcimento, ma il giudice riconosce una responsabilità anche del veicolo privilegiato
14 Ottobre 2014
Un motociclista muore travolto da un mezzo pesante, i parenti della vittima chiedono il risarcimento di tutti i danni subiti, ma questo viene riproporzionato dal giudice che attribuisce una parte di responsabilità al danneggiato anche se aveva diritto di precedenza nella causazione dell'incidente.
Trib. Milano 9 giugno 2014, n. 7582
I fatti. Il sig. Giulio Santino G. mentre era bordo del suo motociclo, dopo una frenata di venti metri andava a collidere contro la fiancata destra di un autocarro intento ad effettuare una svolta a sinistra senza concedere la dovuta precedenza. Dopo 6 giorni di coma il motociclista muore ricoverato in ospedale. I congiunti della vittima citano in giudizio il conducente del mezzo pesante e le società C. Auto srl. e F. Sai spa., rispettivamente proprietaria del veicolo e compagnia assicurativa, chiedendo che venga riconosciuta la responsabilità prevalente del conducente del motociclo. Gli attori chiedono alle due convenute il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali secondo la ricostruzione dell'incidente accertata in sede penale. La Compagnia convenuta contesta sia la tesi di controparte, addebitando una responsabilità dell' 80% (o comunque concorrente) al conducente del ciclomotore, sia le conseguenti statuizioni sul quantum debeatur, tenuto conto anche degli acconti già corrisposti in ottemperanza alla sentenza penale. Il giudice accoglie solo in parte le richieste risarcitorie.
Concorso di responsabilità del veicolo privilegiato dal diritto di precedenza. Il Tribunale chiarisce che una quota di corresponsabilità pari al 25% deve essere riconosciuta anche in capo al motociclista in quanto ha superato – anche se in modo contenuto – il limite di velocità. Detta violazione del codice della strada ha impedito alla manovra di frenata di evitare totalmente l'impatto con l'autocarro. La restante quota del 75% di responsabilità è stata ascritta al conducente dell'autocarro che non ha prestato la doverosa attenzione alle condizioni di viabilità, nell'esecuzione della manovra di svolta a sinistra. Dai rilievi emerge che l'autocarro ha solo rallentato la propria velocità di marcia per effettuare tale manovra, pertanto è legittimo presumere che abbia imprudentemente ritenuto di poter fare in tempo a completare la svolta prima del sopraggiungere della moto. Il tribunale specifica che il giudice civile è vincolato dall'accertamento dei fatti come ricostruiti in sede penale, ma in ogni caso la valutazione ai fini della graduazione della responsabilità resta demandata al suo libero apprezzamento.
Accoglimento solo parziale delle richieste risarcitorie. L'attore Giulio Simone G. –figlio della vittima - chiede, jure proprio, il risarcimento del danno morale da perdita del rapporto parentale, risarcimento pienamente riconosciuto atteso che il rapporto parentale è pacifico, né è stata contestata la convivenza dell'attore con il padre. Con riguardo all'altra richiesta relativa al c.d. danno tanatologico (richiesto jure hereditatis dall'attore), può trovare ristoro solo il danno da invalidità temporanea assoluta, la voce di danno va pertanto liquidata per il periodo di 6 giorni, pari alla sopravvivenza del danneggiato all'evento lesivo - risultando congruo e conforme alle tabelle l'importo indicato dall'attore per € 816,00. Al contrario viene negato il risarcimento del danno c.d. catastrofale poiché il conducente del motociclo è caduto in coma irreversibile subito dopo l'incidente pertanto si esclude la consapevolezza della prossimità e inevitabilità della morte.
Sui danni patrimoniali. Mentre il giudice riconosce il risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente, connesso alle spese cimiteriali (documentate), e ai danni al Motociclo, nega il ristoro per l'assunta perdita dell'apporto economico paterno. Giulio Simone G. chiede il risarcimento per la contribuzione che la vittima gli assicurava e gli avrebbe assicurato anche negli anni a venire, assumendo che il padre percepiva un reddito superiore al suo. Tuttavia a fronte delle contestazioni svolte dalla convenuta, all'onere di allegazione non ha fatto seguito l'assolvimento del paritario onere di prova imposto all'attore. La sola circostanza del maggiore reddito paterno non permette di individuare obiettivamente il presunto sostegno economico che era solito ricevere; ugualmente la pretesa attorea per l'entità delle contribuzioni future appare vaga e indeterminata. Il giudice pertanto non riscontra elementi per accogliere la richiesta risarcitoria del figlio. |