Gli elementi indispensabili per la stima del danno nella richiesta di risarcimento
14 Ottobre 2016
In tema di sinistro stradale, è improponibile l'azione nei confronti dell'impresa di assicurazione qualora l'incompletezza della richiesta, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 Cod. Ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la stessa valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i termini previsti; al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative, il danneggiato è infatti tenuto a mettere nelle condizioni di poter effettuare l'offerta l'impresa, la quale altrettanto non può – per la stessa ragione – trincerarsi dietro la formale assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno; ne consegue che, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 Cod. Ass., la domanda sarà comunque proponibile se gli elementi comunicati erano sufficienti, con l'uso dell'ordinaria diligenza, per l'accertamento della responsabilità e la stima del danno, e che, per contro, la domanda andrà dichiarata improponibile se nella richiesta scritta di risarcimento manchino gli elementi indispensabili per la stima del danno. |