Nessun valore probatorio per la confessione del danneggiante nella Cid
15 Marzo 2016
Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che rigettava la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'assicurazione dell'automobilista che aveva provocato il sinistro stradale. Nel caso concreto, il ricorrente andava ad impattare contro un muro per evitare uno scontro frontale con un'auto che invadeva la corsia di marcia. Il Tribunale, riformando la decisione di primo grado, condannava al risarcimento del danno il secondo automobilista, ritenendo valida la confessione di quest'ultimo, contenuta nella constatazione amichevole, che spiegava le modalità dell'incidente. Allo stesso tempo, negava la domanda risarcitoria del ricorrente contro l'assicurazione dell'automobilista condannato. Motivo del ricorso è il fatto che il libero apprezzamento del giudice sulla confessione abbia fatto condannare solo il responsabile civile e non l'assicurazione; inoltre, si sottolinea l'errata interpretazione del riparto dell'onere probatorio.
Impossibilità di ricostruzione della dinamica. Secondo la Corte Suprema il ricorso appare infondato. Analizzando il percorso seguito dal giudice di primo grado, la Corte rileva che l'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente, a causa della mancanza di dati, faceva propendere per un giudizio in assenza di prove per la dimostrazione del verificarsi del fatto storico. Partendo da questi presupposti, il giudice di merito ha ritenuto valida la confessione del secondo automobilista, ma l'ha valutata liberamente nei confronti dell'assicurazione.
Valore della dichiarazione confessoria. Seguendo la giurisprudenza della Cassazione è possibile affermare che la dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta nel modulo di constatazione amichevole, che è proprietario dell'automobile assicurata e litisconsorte necessario, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti. Infatti, tale confessione deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2733, comma 3, c.c., che prevede, nel caso di litisconsorte necessario, che la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzabile dal giudice.
Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
(Tratto da www.dirittoegiustizia.it) |