Difetto di legittimazione ad agire in via di surroga dell’attore
15 Marzo 2017
La tutela risarcitoria civilistica ha lo scopo di assicurare un integrale ristoro del danno subito; l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lg. n. 38/2000 non è parametrato alla effettiva perdita, tenendo in considerazione una sola componente del danno non patrimoniale ossia l'aspetto biologico delle lesioni, mentre non copre tutti gli altri danni conseguenti alle lesioni. (Nella specie, accertato il concorso di colpa del danneggiato nel verificarsi del sinistro stradale, il Tribunale ha rilevato il difetto di legittimazione ad agire in via di surroga ex art. 142 cod. ass. dell'attore sulle voci di danno ulteriori rispetto al danno biologico, in quanto proprie del solo risarcimento civilistico cui è legittimato il solo danneggiato).
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