Anche la fidanzata non convivente (ma promessa sposa) va risarcita per i danni non patrimoniali da perdita del congiunto
15 Maggio 2015
La triste vicenda. A seguito di un incidente stradale, decedeva sul colpo un giovane. I congiunti della vittima agivano in giudizio per ottenere il ristoro dei danni patiti. Insieme ai parenti “stretti”, ricorreva anche la fidanzata non convivente che chiedeva il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della prematura e drammatica morte del promesso sposo, di lì a pochi giorni dal tragico incidente, infatti, la coppia si sarebbe dovuta sposare.
I giudici accolgono la domanda attorea. I Giudici fiorentini accolgono la domanda della promessa sposa del giovane defunto. In particolare viene riconosciuto il risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti dalla donna, nella somma di euro 263.340,00.
Perché risarcire la fidanzata non convivente? La decisione in esame trae origine da un precedente della giurisprudenza di legittimità secondo cui«il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali» (Cass. pen., 10 novembre 2014, n. 46351).
Il concetto lato di “consorzio familiare”… Ciò che rileva, non è quindi il rapporto di parentela civilisticamente inteso, bensì la sussistenza di un rapporto tra due persone caratterizzato da duratura e comunanza di vita e affetti, il tutto alla luce, non tanto degli artt. 29 e 30 Cost., piuttosto dell'art. 2 Cost., che da importanza alla sferale relazionale personale in quanto tale e non perché poggiante sul rapporto di coniugio tra due soggetti legati sul piano affettivo.
…e di “convivenza”. Nella sopracitatapronuncia, la Suprema Corte ha anche specificato che bisogna intendere per “convivenza” non la situazione di coabitazione tra prossimo congiunto e vittima primaria di un illecito, «quanto piuttosto lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti (…)».
Concludendo. È configurabile in capo alla fidanzata non convivente della vittima primaria di un reato il risarcimento del danno, non rilevando la sussistenza di un rapporto di coniugio, quanto piuttosto la ravvisabilità e la prova di un legame stabile tra due persone, legate dalla comunanza di vita e di affetto. D'altronde è pacifico in sede di legittimità che «in caso di relazione prematrimoniale o di fidanzamento che era destinato successivamente ad evolvere in matrimonio, il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'art. 29 Cost., inteso come norma di tutela costituzionale non solo della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio ma anche al diritto del singolo a contrarre matrimonio e ad usufruire dei diritti e dei doveri reciproci inerenti le persone dei coniugi, nonché a formare una famiglia quale modalità di piena realizzazione della propria vita individuale» (Cass., civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7128). Alla fattispecie in esame deve appunto applicarsi quest'ultimo principio di diritto, avendo l'attrice dato ampiamente conto di un rapporto sentimentale molto risalente nel tempo e connotato da stabilità e profonda condivisione, oltre che provato che di lì a pochi giorni i due fidanzati sarebbero convolati a nozze. |