I danni per l’illegittima privazione del possesso di un fondo agricolo vanno richiesti in un giudizio autonomo
15 Luglio 2014
La Cassazione con sentenza n. 15770/2014 ha sancito la non applicabilità dell'art. 96 c.p.c. nell' ipotesi in cui il danno non sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Cass., 10 luglio 2014, n. 15770
I fatti. L'affittuario di un fondo rustico, dopo essere stato costretto a rilasciare il terreno in forza della natura provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado, poi dichiarata illegittima sia in sede di gravame che di legittimità, conveniva in autonomo giudizio la controparte per ottenere il rilascio del fondo rustico e il risarcimento dei danni per la perdita della produzione agricola e dell'integrazione del prezzo dell'olio. La sezione specializzata agraria del Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di rilascio, ma rigettava la domanda di risarcimento dei danni sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La decisione non veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce che, invece, riconosceva il risarcimento del danno.
Danni da responsabilità aggravata solo se connessi allo scorretto svolgimento dell'attività processuale. I giudici della Suprema Corte, con sentenza n. 15770 del 10 luglio 2014, non hanno accolto il ricorso promosso dal ricorrente che lamentava il mancato collocamento della fattispecie nell'ambito di cui all'art. 96 c.p.c. Ricostruendo l'intera vicenda, i giudici hanno posto in evidenza come la domanda per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento del bene per tutto il periodo è circoscritta al lasso di tempo che va dal rilascio forzato fino alla reimmissione nel possesso. Il resistente non poteva neppure sapere, nel corso del precedente giudizio, se e quando sarebbe stato reimmesso nel possesso, tant'è che ha dovuto promuovere un nuovo giudizio. Pertanto «l'azione risarcitoria non trova il proprio fondamento nell'imprudente esecuzione provvisoria attivata dal ricorrente» bensì nei danni subiti dal resistente e «consistenti nella perdita della produzione agricola e dell'integrazione del prezzo dell'olio, per cui la domanda non era in alcun modo connessa con lo scorretto svolgimento di attività processuale (rilascio del fondo a seguito di esecuzione provvisoria), da sanzionare in ipotesi ai sensi dell'art. 96 del codice di rito».
|