Se il proprietario dell’auto rubata viene investito dal ladro, deve essere risarcito

Redazione Scientifica
15 Settembre 2017

Le norme interne che negano al proprietario e contraente il diritto al risarcimento sono in contrasto col diritto dell'Unione e devono essere disapplicate dal giudice interno di rinvio.

IL CASO Il protagonista della vicenda sorprende un ladro che, al volante della sua auto, tenta di fuggire. Dopo un breve inseguimento, il proprietario dell'auto si avvicina al ladro che, con un'inversione rapida e repentina, lo sbalza a terra, trascinandolo per otto metri e procurandogli gravi ferite e fratture multiple tali da rendere necessario un ricovero in ospedale ed un lungo congedo per malattia (654 gg), oltre a postumi permanenti.
La legge portoghese, applicabile al caso di specie, esclude che l'assicurazione debba risarcire anche i danni provocati volontariamente ai proprietari del mezzo dai ladri o dai loro complici; le Corti interne negano dunque l'indennizzo. La Corte d'Appello di Evorà, confermando i dubbi del Tribunale, solleva una pregiudiziale sulla compatibilità di questa esclusione con gli artt. 3 §.1 Direttiva 72/166 (I Direttiva RCA), 2 §.1 Direttiva 84/5 (II Direttiva) e 1-bis 90/232/CEE (III Direttiva), ora confluiti negli artt. 12 e 13 Direttiva 2009/103/CE, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie.

CARATTERE DISCRIMINATORIO La prassi portoghese impone l'onere di assicurazione RCA per i veicoli e d'indennizzare le vittime dei sinistri. Ma il proprietario e titolare della polizza può essere considerato un «terzo vittima» (artt. 2 §1. Dir. 72/166 e 1-bis Dir. 84/5) del sinistro e, quindi, può l'esclusione del risarcimento prevista dal diritto interno ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione? Le norme comunitarie mirano a garantire la sicurezza stradale, mediante l'imposizione di un'assicurazione RCA e la previsione di un indennizzo per le vittime, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il sinistro, pur prevedendo delle esclusioni, tra cui la guida non autorizzata del veicolo (salvo che l'assicuratore non provi il furto dello stesso). In base alla prassi costante della CGUE rientra nella nozione di terzo vittima il proprietario che abbia subito danni quando era terzo trasportato sul proprio mezzo e la Direttiva 2005/14 ha esteso il diritto all'indennizzo anche ai pedoni, ai ciclisti ed agli utenti della strada non motorizzati. Negare il risarcimento al proprietario snaturebbe dunque la ratio di queste direttive.

DISCREZIONALITA' LIMITATA DEGLI STATI Gli Stati membri, pur avendo piena autonomia e discrezionalità nella scelta del regime di responsabilità civile da circolazione di autoveicoli, sono comunque soggetti a limiti. Non è infatti possibile negare o limitare in modo sproporzionato il diritto all'indennizzo per il concorso di colpa della vittima, perché ciò snaturerebbe le Direttive RCA. La Corte di Giustizia ha già avuto modo di affermare l'incompatibilità delle norme interne che escludono il risarcimento qualora il mezzo non sia omologato al trasporto dei passeggeri e che la possibilità che l'assicuratore si avvalga di disposizioni legali o clausole contrattuali volte a negare l'indennizzo alle vittime del sinistro causate dall'assicurato sia ostativa all'art. 3 §.1 Direttiva 72/166 (I Direttiva RCA). Le norme interne che negano al proprietario e contraente il diritto al risarcimento sono dunque in contrasto col diritto dell'Unione e devono essere disapplicate dal giudice interno di rinvio.

PAGA L'ASSICURAZIONE La CGUE rileva alcune contraddizioni nelle disposizioni delle Corti portoghesi che avevano affermato la responsabilità del ladro per il sinistro e per i danni subiti dal ricorrente, escludendo però ogni responsabilità di questo ultimo nei confronti di se stesso. Il ladro conducente avrebbe dovuto indennizzare il proprietario vittima, ma, non avendolo fatto, tale onere grava ora sull'assicurazione in forza del contratto stipulato col cliente danneggiato, che deve dunque indennizzare la vittima proprietaria del mezzo e contraente della polizza assicurativa.

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