Dichiarazioni reticenti a causa di una dimenticanza dell’agente: negato l’indennizzo assicurativo

Redazione Scientifica
15 Ottobre 2014

La società Sal. s.r.l. a seguito di un furto presso uno dei suoi negozi ricorre in Appello per chiedere l'indennizzo negato dalla compagnia di assicurazione a fronte di una dichiarazione reticente che il ricorrente addebita a una dimenticanza dell'agente assicurativo. Ma non vi è alcuna prova di buona fede che possa scusare la falsa dichiarazione. Il giudice respinge il ricorso.

La società Sal. s.r.l. a seguito di un furto presso uno dei suoi negozi ricorre in Appello per chiedere l'indennizzo negato dalla compagnia di assicurazione a fronte di una dichiarazione reticente che il ricorrente addebita a una dimenticanza dell'agente assicurativo. Ma non vi è alcuna prova di buona fede che possa scusare la falsa dichiarazione. Il giudice respinge il ricorso.

App. Milano 30 giugno 2014, n. 2514

I fatti. Il Sal. s.r.l. ricorre al tribunale di Milano per chiedere la condanna della N. Assicurazioni s.p.a. al pagamento del rindennizzo di € 47.498,94 per un furto avvenuto di notte presso uno dei negozi di cui era titolare. Il giudice di primo grado sentenzia che l'assicuratore non è tenuto alla corresponsione dell'indennità in quanto l'assicurata ha omesso di informare la N. Assicurazioni s.p.a. che aveva subito diversi furti, rilasciando una dichiarazione falsa. Il Sal. s.r.l. addebita l'informazione inesatta e reticente a una dimenticanza dell'agente assicurativo e ricorre in Appello, insistendo per l'accoglimento della domanda. L'appellata si costituisce contestando il fondamento dell'impugnazione. Il giudice valutati i fatti, conferma la sentenza del giudice di merito.

Dimenticanza dell'agente assicurativo. L'appellante censura la sentenza perché basata su un'imputazione dolosa della propria condotta. La società, infatti, adduce che la dichiarazione non veritiera (con cui si attestava l'assenza di sinistri nei tre anni precedenti) non poteva qualificarsi come dolosa. La società infatti specifica di aver informato dei furti pregressi che avevano colpito il negozio in questione l'agente D. Servizi Assicurativi s.r.l e che quest'ultimo le aveva riferito di aver messo a conoscenza la compagnia; inoltre l'appellante lamenta il fatto che non le era stato sottoposto nessuno specifico questionario e che la clausola (da lei indicata come vaga e generica) era stata firmata senza leggere con attenzione; la sua condotta pertanto poteva qualificarsi come negligente/colposa e che ai sensi dell'art. 1893 c.c., comportava il riconoscimento di un indennizzo, anche se ridotto.

Dolo e buona fede dell'assicurato. La corte respinge il motivo dell'impugnazione in quanto definisce la clausola chiara e inequivocabile nel richiedere all'assicurato se i beni fossero stati oggetto di sinistri negli ultimi tre anni, elemento fondamentale alla stipulazione del contratto, in quanto, se la compagnia ne fosse stata al corrente avrebbe probabilmente predisposto diverse condizioni al fine di riequilibrare il sinallagma fra le reciproche prestazioni. È, pertanto, irrilevante che la compagnia non abbia sottoposto all'assicurato un questionario.

In merito al dolo attribuito in primo grado alla sua condotta reticente, in presenza di una dichiarazione espressa circa il mancato verificarsi di furti precedenti, il semplice fatto che l'agente sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza dei precedenti furti e che avrebbe dichiarato all'appellante di averne dato comunicazione alla nuova compagnia non dimostra la buona fede della appellante. Quest'ultima certamente non era esonerata dal rendere una dichiarazione non veritiera. Nessuna prova è stata inoltre fornita circa la consapevolezza da parte della N. Assicurazioni che il contratto era stato stipulato a causa del recesso esercitato dalla precedente compagnia assicurativa dell'appellante a seguito dei tre furti verificatisi. Sarebbe stato necessario che tale trasmissione di conoscenze fosse concretamente provata dall'assicurato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 25011/2008), ma nel caso specifico tale prova, non può ritenersi raggiunta neppure in via presuntiva. Il giudice pertanto respinge la richiesta dell'appellante.

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