Il risarcimento è ridotto se la vittima dell'incidente stradale non allaccia le cinture di sicurezza
15 Novembre 2016
IL CASO Tizia rimane coinvolta in un incidente stradale e riporta gravi ferite al volto. Impugna la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva provveduto sulla sua domanda di risarcimento del danno patito, lamentando violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c., nonché degli artt. 1226 e 1227 c.c. La Corte infatti le aveva attribuito un concorso di colpa nella causazione del danno, per omesso uso delle cinture di sicurezza, quantificando il concorso di colpa della vittima nella misura del 15% dell'intero danno. La ricorrente sostiene inoltre che l'omesso uso delle cinture di sicurezza, tanto più in assenza di prova su di tale circostanza di fatto, aveva concausato solo i danni al volto, non potendo dunque comportare una riduzione del risarcimento degli altri danni subiti agli arti inferiori.
INAMMISSIBILE LA CENSURA DI UN ACCERAMENTO DI FATTO La Suprema Corte anzitutto chiarisce che i motivi di ricorso non sono sindacabili perché costituenti il proprium del giudice di merito. É noto infatti che la semplice valutazione degli indizi, in un modo piuttosto che in un altro, costituisce un mero accertamento di fatto, di competenza del giudice di merito, e dunque incensurabile in Cassazione (Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 2010 n. 7394 e Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007 n. 13954).
FATTO IGNORATO Partendo dal fatto noto, ossia le ferite al volto, la Suprema corte afferma che la Corte d'appello aveva giustamente ritenuto che potesse risalirsi ex art. 2727 c.c. al fatto ("ignorato") che la danneggiata non avesse allacciato le cinture di sicurezza, in considerazione della circostanza che le ferite da lei riportate non avrebbero potuto avere altra plausibile causa se non l'impatto contro parti interne dell'abitacolo.
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL DANNO PER CONCAUSALITÀ Sulla censura poi che la Corte d'appello avrebbe errato nel determinare equitativamente il concorso di colpa nella misura del 15%, i Giudici di legittimità sostengono che vi sia un errore di fondo nelle considerazioni della ricorrente, basate su una lettura distorta della sentenza di merito, ovvero che «avendo il giudice di merito ritenuto concausate dalla vittima le soli lesioni al volto, quel giudice abbia quantificato tale concorso di colpa nella misura del 15, sicché la relativa riduzione si sarebbe dovuta applicare al solo risarcimento del danno derivato dalle lesioni al volto». Secondo la Corte, infatti, il Giudice di merito aveva ritenuto, riducendo del 15% l'intero danno patito dalla vittima, che il concorso della vittima avesse concausato una sola parte del danno. "Se l'omesso uso delle cinture causò le sole lesioni al volto, e non le altre, come ritenuto dal giudice di merito, è ovvio ed evidente che rispetto al solo danno al volto il concorso della vittima sarebbe dovuto essere del 100%. Sicché il giudice di merito, riducendo del 15% l'intero danno patito dalla vittima, ha evidentemente mostrato di tenere conto della circostanza che il concorso della vittima ha concausato una sola parte del danno". La Suprema Corte conclude ribadendo che la determinazione della percentuale di riduzione del danno è invece questione sindacabile in sede di merito, e non di legittimità.
Il ricorso viene dunque rigettato e le spese sono poste a carico della ricorrente.
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