Corte Costituzionale: estesa la sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori alle S.n.c.
15 Dicembre 2015
Con la sentenza n. 262 depositata l'11 dicembre 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7), c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
La pronuncia origina dalla questione di legittimità sollevata dal collegio arbitrale di Padova, chiamato a decidere sull'azione risarcitoria intentata da una società in nome collettivo nei confronti di un amministratore per i danni derivanti da mala gestio. L'amministratore eccepiva l'estinzione della pretesa della società per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, contestando la richiesta della controparte di applicare anche alla s.n.c., in virtù di un'asserita identità di ratio, i principi già enunciati della Corte Costituzionale con la sentenza n. 322/1998 con riferimento alla s.a.s..
Gli arbitri che hanno adito la Corte Costituzionale dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7), nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la s.n.c. e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. per il trattamento deteriore che l'ordinamento riserva alla s.n.c. rispetto alle società di capitali e alla s.a.s. che invece beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori finché essi rimangono in carica. La Consulta ritiene fondata la questione così articolata evidenziando lo stridente contrasto della norma citata con il principio di uguaglianza, posto che la s.n.c. e la s.a.s. sono accomunate da una disciplina sostanziale omogenea. In particolare, le ragioni che hanno condotto la medesima Corte ad estendere alle s.a.s. la sospensione della prescrizione vigente per le persone giuridiche prescindono dalla peculiare composizione di tale tipo societario e dalla distinzione tra accomandanti e accomandatari ed essendo motivazioni dotate di valenza generale si raccordano alla ratio della causa di sospensione della prescrizione e si attagliano, pertanto, anche alle s.n.c..
La sospensione della prescrizione si correla infatti al rapporto gestorio che intercorre tra la società e l'amministratore e che caratterizza in termini generali le esigenze di tutela della società. Durante la permanenza in carica degli amministratori è infatti più difficile per l'ente acquisire una conoscenza complessiva di eventuali illeciti e, di conseguenza, determinarsi ad esercitare l'azione di responsabilità. La Corte sottolinea inoltre come una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all'amministrazione non sia meno bisognosa di tutela rispetto ad una società di capitali «in cui l'organizzazione corporativa e il sistema di contrappesi e di controlli apprestano una protezione più incisiva contro gli abusi degli amministratori».
In conclusione, rilevando l'arbitrarietà della scelta legislativa di diversificare la decorrenza della prescrizione in base all'elemento della personalità giuridica, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7), c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. (Tratto da: www.ilsocietario.it) |