Liquidazione del danno terminale secondo parametri di ragionevolezza e omogeneità: la tabella proposta dall'Osservatorio di Milano

Cesare Trapuzzano
17 Gennaio 2017

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, ivi compresa la figura del danno biologico terminale, non è auspicabile, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione tabellare. Per l'effetto, il Tribunale di Milano ha proposto dei criteri di quantificazione anche di tale voce di nocumento (il danno terminale), ai quali potrà riconoscersi la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono.
Inquadramento

Le plurime voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza esigono una previa classificazione definitoria, che permetta di distinguere tra loro le voci affini e di delineare un quadro rigoroso delle figure sintomatiche di pregiudizio che possono essere legittimamente rivendicate dai pretendenti, senza creare coni d'ombra, zone grigie, confusioni e possibili rischi di duplicazione; siffatto concorso di voci necessita, altresì, della predisposizione di un apposito sistema di calcolo, che consenta di garantire il principio di omogeneità nella liquidazione, escludendo che, a fronte di fattispecie assimilabili in concreto, la quantificazione finale sia difforme. Con particolare riguardo alla voce del cosiddetto danno biologico terminale, occorre, in primo luogo, interrogarsi sulla precisa enucleazione della sua valenza e, in secondo luogo, stabilirne la concreta incidenza sotto il profilo liquidatorio, appunto allo scopo di assicurare che le poste risarcitorie che possono essere accordate in ragione dell'integrazione di tale nocumento siano uniformi rispetto a casi omogenei, che importino un impatto lesivo dello stesso genere e intensità. Lo studio di modelli di calcolo anche di tale forma di manifestazione del danno non patrimoniale, intrinsecamente legata alla verificazione del decesso posticipato rispetto al comportamento lesivo, porta con sé significative conseguenze. Ed infatti, all'esito della predisposizione di uno specifico richiamo tabellare esteso anche al danno non patrimoniale che si estrinsechi sub specie di danno terminale, il rinvio nel caso concreto a tabelle diverse da quelle maggiormente applicate sul territorio nazionale - queste ultime in procinto di assurgere al rango di riferimento tabellare unico nazionale, che comporti una liquidazione di entità inferiore a quella risultante dall'applicazione di queste ultime - è suscettibile di essere fatto valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, ove la questione sia stata già posta nel giudizio di merito ed il ricorrente abbia versato in atti le tabelle milanesi, anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti difensivi conclusionali (Cass. civ., 7 settembre 2016, n. 17678; Cass. civ., 16 giugno 2016, n. 12397; Cass. civ., 20 aprile 2016, n. 7768).

Il concetto di danno terminale

A fronte della definitiva esclusione, dal novero delle poste risarcitorie che possono costituire oggetto di pretesa giudiziale, della figura del danno tanatologico o da morte immediata, che ha un'autonoma consistenza ontologica e giuridica, anche in termini di rilevanza penale (quand'anche il fatto lesivo sia colposo), come sancito, da ultimo, dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 22 luglio 2015, (Cass. civ., 22 luglio 2015 n. 15350), sono invece passibili di ricevere tutela risarcitoria altre voci di danno, comunque connesse all'evento-morte, che ricadono nell'ambito della più ampia categoria del danno non patrimoniale. Infatti, in tema di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico differente rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Tra le voci diverse ricade il danno biologico terminale o da morte non immediata, che si manifesta quando, all'esito dell'evento lesivo, il decesso segua dopo un apprezzabile lasso di tempo. In questa evenienza si consacra, a vantaggio della vittima primaria, una posta risarcitoria eminentemente collegata alla lucida percezione della gravità delle lesioni e dell'evento infausto che ne discende. Siffatta lucida coscienza della propria agonia, in conseguenza della condotta lesiva patita, determina l'ingresso nella sfera giuridico-patrimoniale della vittima di un diritto al risarcimento del danno iure proprio, che si trasmette agli eredi dopo il decesso. Per l'effetto, il danno terminale, sotto il profilo prettamente definitorio, si identifica con il danno da lucida agonia ovvero con il danno morale catastrofale. Qualunque sia la definizione accordata a tale forma di estrinsecazione del pregiudizio lesivo, in ogni caso, la sua cristallizzazione postula la piena coscienza del soggetto attinto dalla lesione, sia in ordine alla menomazione dell'integrità psico-fisica subita, sia con riferimento alle conseguenze che ne scaturiscono e, in particolare, all'approssimarsi del decesso che dette lesioni sono idonee a determinare e di cui la stessa vittima deve avere percezione. Qualora, invece, la vittima primaria sia incosciente, e quindi non abbia percepito né le lesioni inferte né il nesso causale tra dette lesioni e l'evento infausto che esse provocheranno, la voce del danno biologico terminale non è integrata. Sicché la persona che, dopo essere stata ferita, perde la vita a causa delle lesioni, può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte, purché in tale periodo sia rimasta lucida e cosciente (Cass. civ., 22 febbraio 2012, n. 2564). Ne consegue che la paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, con la conseguenza che, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (Cass.civ., 13 giugno 2014, n. 13537). Oltre alla lucida coscienza della propria agonia, tale voce di nocumento esige, ai fini del riconoscimento della tutela riparatoria, la ricorrenza di un ulteriore elemento, che distingue il danno terminale dal danno tanatologico, ossia il decorso di un apprezzabile intervallo temporale tra il momento di perfezionamento del contegno lesivo e il momento in cui sopravviene la morte. La forbice temporale elaborata dalla giurisprudenza affinché tale lasso cronologico possa reputarsi apprezzabile è alquanto variabile: alcuni arresti giurisprudenziali ritengono sufficiente anche il passaggio di alcune ore, altre pronunce richiedono, per contro, il decorso almeno di un giorno, fino al raggiungimento di un intervallo che si prolunga anche per mesi. Ad ogni modo, deve essere fissato un tetto massimo in ordine al periodo di permanenza in vita della vittima primaria, allo scopo di discriminare il trattamento speciale sul piano liquidatorio riservato al danno terminale rispetto alla disciplina del danno biologico puro. Così qualora l'esito finale si manifesti a distanza di anni dal contegno lesivo, solo entro un determinato frangente temporale la quantificazione ricadrà in una stretta logica di massimizzazione del nocumento risarcibile, in corrispondenza con il momento storico in cui è maggiormente avvertita la sofferenza discendente dalla gravità del comportamento pregiudizievole.

In conseguenza, il danno terminale o da morte differita si distingue, per un verso, dal danno tanatologico o da morte immediata e, per altro verso, dal danno con morte differita, ma senza lucida coscienza. Pertanto, la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a brevissima distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima espressione possibile della lesione del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, salvo che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse; nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis (Cass. civ., 17 gennaio 2008, n. 870).

Il danno biologico terminale è distinto altresì dal danno biologico puro, che presuppone la permanenza in vita del danneggiato e l'integrazione di un nocumento da invalidità permanente. Infatti, la tecnica risarcitoria in tema di danno biologico da morte iure hereditatis consiste nel riconoscimento di una somma rapportata non già alla vita media futura della vittima, ma alla vita effettivamente vissuta, utilizzando all'uopo il parametro tabellare della liquidazione per ogni giorno di inabilità assoluta, con l'opportuno correttivo della congrua personalizzazione. Il danno biologico terminale è autonomo anche rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, che costituisce un pregiudizio che gli eredi possono vantare iure proprio, quale conseguenza della morte del proprio parente, e non già un danno che ricade nel patrimonio degli eredi iure ereditario. Nell'ipotesi di risarcimento del danno iure proprio per la definitiva perdita del rapporto parentale, il bene della vita inciso è diverso dall'interesse giuridico alla salute e si traduce piuttosto nel più generale interesse all'integrità morale o nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell'ambito della peculiare formazione costituita dalla famiglia, la cui tutela si ricollega agli artt. 2, 29 e 30 Cost. In ultimo, il danno terminale si differenzia dal danno intermittente, che si manifesta quando, all'esito dell'integrazione di un danno biologico, la morte sopravvenga a distanza di tempo dalla condotta lesiva per una causa indipendente da quest'ultima.

Criteri di liquidazione

L'emarginazione di tale posta risarcitoria richiede, di seguito, l'individuazione di criteri di liquidazione, atti a consentire una ragionevole omogeneità nella quantificazione, così evitando che, a fronte della consacrazione di fattispecie analoghe, si concretizzino condanne per somme di denaro del tutto eterogenee, così come purtroppo può constatarsi essere accaduto sul territorio nazionale. L'Osservatorio costituito presso il Tribunale di Milano si è occupato appunto di tale questione, elaborando una proposta di tabella, volta a identificare i valori complessivi del danno terminale riconoscibile, in ragione del lasso temporale di permanenza in vita della vittima nonché delle sofferenze da questa subite in tale arco temporale. Tale sforzo ricostruttivo muove dall'esigenza di garantire l'uniformità, seppure in linea di massima, della quantificazione di tale voce risarcitoria, a fronte di casi aventi la medesima portata lesiva. In primo luogo, come attestato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, la liquidazione del danno terminale si estrinseca nel riconoscimento di un ristoro limitato al periodo di permanenza in vita della vittima primaria, ristoro che deve essere parametrato, non già all'integrazione di un danno alla salute sub specie di cristallizzazione di un'invalidità permanente, bensì alla consolidazione di una inabilità temporanea totale per il tempo che intercorre tra il perfezionamento del comportamento pregiudizievole e la maturazione dell'evento infausto. Inoltre, la giurisprudenza ha puntualizzato che, in caso di comportamento lesivo che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da inabilità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (Cass. civ., 31 ottobre 2014, n. 23183). Prospettata in chiave astratta e descrittiva la concorrenza tra tali voci di danno, la liquidazione deve essere comunque complessiva e unitaria, secondo l'insegnamento di Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26974; Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26975. Detta inabilità temporanea complessiva, comprensiva della voce del danno morale, attesa la particolare gravità del contesto in cui il fatto illecito si incardina, alla stregua della speciale intensità delle conseguenze lesive che ne scaturiscono, non può essere quantificata facendo riferimento alla forbice stabilita dalle tabelle per la liquidazione del danno biologico, la cui tassazione è prodromica alla continuazione della vita del danneggiato, sicché il riconoscimento secondo criteri ordinari del pregiudizio da inabilità temporanea, assoluta e/o relativa, postula che alla condotta lesiva non siano residuati effetti tali da sfociare nella cessazione della vita del danneggiato medesimo. Pertanto, le regole di quantificazione dell'inabilità temporanea, previste dalle tabelle in vigore, presuppongono che a tale voce di nocumento non consegua la morte della vittima, ma al più la cristallizzazione di un danno da invalidità permanente. Con riguardo, per converso, all'inabilità temporanea totale che si consacra quale conseguenza dell'integrazione del danno biologico terminale, ossia di un pregiudizio da cui deriva, dopo un apprezzabile lasso temporale, la morte della vittima, i parametri di quantificazione contemplati dalle tabelle di riferimento per l'ipotesi in cui il danneggiato rimanga in vita appaiono ictu oculi insufficienti a rendere satisfattivo l'ammontare del nocumento che per questa via spetterebbe. Ne discende che la quantificazione dell'inabilità temporanea assoluta per il periodo in cui la vittima terminale resti in vita non soggiace ai limiti quantitativi entro cui le tabelle riconoscono il danno da inabilità temporanea nei casi ordinari. In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di danno da perdita della vita, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso. Tale danno, qualificabile come danno biologico terminale, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis, da commisurare solo all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppure temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Cass. civ., 28 aprile 2006, n. 9959; Cass. civ., 8 luglio 2014, n. 15491). La quantificazione specifica supera dunque la soglia massima del range previsto in via tabellare. Il punto critico riguarda piuttosto l'individuazione di limiti quantitativi che orientino tale superamento, per evitare che la liquidazione del caso concreto sia rimessa alla più ampia discrezionalità giudiziale, senza la fissazione di alcuna cornice edittale di base. In merito, la proposta tabellare elaborata dall'Osservatorio meneghino mira ad individuare, seppure non in termini rigidi, le soglie quantitative entro cui devono attestarsi le liquidazioni del danno terminale per ogni giorno di sopravvivenza della vittima. Tanto premesso, la proposta evidenzia i seguenti profili rilevanti per guidare la liquidazione complessiva del danno terminale:

1) affinché il danno terminale meriti una speciale considerazione in termini liquidativi, è necessario che non superi il lasso temporale massimo di 100 giorni, mentre per i giorni susseguenti a tale soglia il suo trattamento va equiparandosi a quello previsto per l'inabilità temporanea collegata ad un mero pregiudizio biologico; il che naturalmente non significa che, decorso il periodi di 100 giorni, il danno terminale scemi tout court nel danno biologico puro;

2) in secondo luogo, la massima quantificazione della voce risarcitoria si concentra nei primi tre giorni immediatamente successivi all'integrazione del contegno lesivo, periodo in cui si ritiene che la sofferenza fisica e interiore del danneggiato sia apicale, sempre che questi ne abbia la lucida coscienza;

3) quindi, per la fase successiva alla maturazione dei primi tre giorni la quantificazione della posta risarcitoria giornaliera deve essere ancorata ad un parametro di quantificazione decrescente sino al raggiungimento del 100º giorno, momento in cui si realizza un sostanziale allineamento della quantificazione all'importo della voce relativa all'inabilità temporanea assoluta riconosciuta dalle tabelle per l'ipotesi in cui si realizzi un mero danno biologico, senza compromissione della permanenza in vita del danneggiato.

In applicazione di questi criteri, si è correttamente ritenuto che la quantificazione relativa ai primi tre giorni non possa superare l'ammontare complessivo di euro 30.000, senza che sia possibile riconoscere alcuna somma in esubero perché il giudice, nel liquidare il danno non patrimoniale in esame in questa fase temporale, procede già ad una valutazione personalizzata ed equitativa ed è quindi esclusa ogni forma di ulteriore personalizzazione. Comunque, non è impedito che, ove la lucida coscienza della vittima sia inizialmente esclusa quale conseguenza immediata del fatto lesivo, i tre giorni di quantificazione massima possano essere riconosciuti successivamente, non appena il danneggiato acquisti la lucida coscienza e la consapevolezza della propria agonia. Con riferimento alla quantificazione per il periodo eventuale susseguente ai primi tre giorni, la liquidazione si attesterà, secondo un criterio decrescente sino all'allineamento alla soglia minima dell'inabilità temporanea ordinaria assoluta di euro 98,00 (personalizzabili sino a euro 147,00) al 100º giorno, sull'importo giornaliero di euro 1.000 a partire dal quarto giorno, con possibilità di personalizzazione in base alle emergenze del caso concreto (massimo sconvolgimento), il cui onere probatorio ricade sulle parti interessate, nel limite massimo del 50% (come da tabella che segue). Sarà appunto onere delle parti richiedenti dimostrare che la sofferenza nella fattispecie concreta della vittima primaria si è manifestata in forme tali da giustificare la personalizzazione del danno terminale entro il tetto massimo del 50%. Ad ogni modo, la quantificazione dal quarto giorno fino al 100º giorno segue una linea decrescente che ha come punto di arrivo la previsione di un importo pari ad euro 98,00 al 100º giorno. Pertanto, ove la permanenza in vita della vittima si prolunghi oltre il 100º giorno si fuoriesce dai limiti temporali per la liquidazione speciale del danno terminale, rientrando la quantificazione dell'inabilità temporanea per i giorni successivi al 100º negli ordinari criteri di riconoscimento di tale voce risarcitoria, come prevista dalle tabelle nell'ipotesi di integrazione di un danno biologico senza esito letale.

TRIBUNALE DI MILANO – LIQUIDAZIONE DEL DANNO TERMINALE – TABELLE 2016

Danno non patrimoniale terminale, comprensivo della componente biologica temporanea: valori standard di liquidazione e percentuali massime di personalizzazione

Giorni

Importo tot.

Fino a 3

Fino a 30.000

Giorni

Oltre

Importi giornalieri

Aumento personalizzato(massimo sconvolgimento)

4

1.000,00

28

774,00

52

549,00

76

323,00

5

991,00

29

765,00

53

539,00

77

314,00

6

981,00

30

756,00

54

530,00

78

304,00

7

972,00

31

746,00

55

521,00

79

295,00

8

962,00

32

737,00

56

511,00

80

286,00

9

953,00

33

727,00

57

502,00

81

276,00

10

944,00

34

718,00

58

492,00

82

267,00

11

934,00

35

709,00

59

483,00

83

257,00

12

925,00

36

699,00

60

474,00

84

248,00

13

915,00

37

690,00

61

464,00

85

239,00

14

906,00

38

680,00

62

455,00

86

229,00

15

897,00

39

671,00

63

445,00

87

220,00

16

887,00

40

662,00

64

436,00

88

210,00

17

878,00

41

652,00

65

427,00

89

201,00

18

868,00

42

643,00

66

417,00

90

192,00

19

859,00

43

633,00

67

408,00

91

182,00

20

850,00

44

624,00

68

398,00

92

173,00

21

840,00

45

615,00

69

389,00

93

163,00

22

831,00

46

605,00

70

380,00

94

154,00

23

821,00

47

596,00

71

370,00

95

145,00

24

812,00

48

586,00

72

361,00

96

135,00

25

803,00

49

577,00

73

351,00

97

126,00

26

793,00

50

568,00

74

342,00

98

116,00

27

784,00

51

558,00

75

333,00

99

107,00

100

98,00

Max + 50%

In conclusione

Siffatto sistema tabellare di calcolo del danno terminale, secondo la proposta elaborata dall'Osservatorio istituito presso il Tribunale ambrosiano, consente di raggiungere risultati obiettivi confacenti alle finalità primarie che la prospettazione della proposta si prefigge: da un lato, l'individuazione di criteri di calcolo ragionevoli, che consentano di escludere che il principio equitativo nella liquidazione si traduca in un vero e proprio arbitrio, senza compromettere, al contempo, l'adeguamento al caso concreto, attraverso il riconoscimento di un calibrato potere di personalizzazione, anch'esso regolato entro limiti ben definiti; dall'altro, l'esigenza di assicurare quantificazioni uniformi a fronte di fattispecie omogenee.

Guida all'approfondimento

F. ROSADA, Perdita della vita e diritto al conseguente risarcimento del danno: questione chiusa;

M. HAZAN, Game over! Il danno da perdita della vita non è risarcibile;

D. SPERA, La sentenza Cass. S.U. n. 15350/2015: pietra tombale sul danno tanatologico e crisi della funzione nomofilattica della Cassazione;

M. BONA, S.U. 2015: prosegue la saga sul danno non patrimoniale;

P. ZIVIZ, Il danno da perdita della vita: ritorno al passato.

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