La Direttiva 2009/103/CE, c.d. VI Direttiva Auto e la competenza giurisdizionale
16 Marzo 2015
Il tema è la c.d. “VI Direttiva”, ossia la Direttiva 2009/103/CE, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 263 del 7 ottobre 2009. E' stata recepita in Italia? Dove si può proporre l'azione nei confronti dell'assicuratore?
La Direttiva 2009/103/CE (c.d. VI Direttiva Auto o Direttiva di consolidamento) ha riunito in un unico testo normativo le preesistenti direttive in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di circolazione di autoveicoli, già recepite in Italia e al loro volta consolidate nel Codice delle Assicurazioni private. In materia di giurisdizione il considerando 32 della Direttiva 2009/103 osserva che «Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 44/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata». Le citate disposizioni del Reg. 44/2001 (c.d. Reg. Bruxelles I) tengono conto della giurisprudenza comunitaria formatasi in relazione alle disposizioni della Convenzione di Bruxelles (Conv. 27 settembre 1968 ratificata con la Legge 21 giugno 1971, n. 804) sulla giurisdizione nelle controversie con l'assicuratore, di cui troviamo un ampio richiamo in Cass., S.U., 2 aprile 2007, n. 8095, in Giust. civ. Mass., 2007: «Le competenze sulle domande nei confronti dell'assicuratore configurano un caso di competenza speciale nella normativa della Convenzione di Bruxelles (artt. 7 - 12 bis). L'art. 8, n. 1 statuisce che l'assicuratore è convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio. Tuttavia il n. 2 dello stesso articolo dispone che esso può essere convenuto anche «in altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo, in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione». Va, anzitutto rilevato che la sentenza CGE Gerling, 14 luglio 1983, C - 210/1983, aveva osservato che dall'esame delle disposizioni di detta sezione 3° della convenzione, chiarite dai lavori preparatori, risulta che «offrendo all'assicurato una somma di competenze più estesa di quella offerta all'assicuratore, ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga di competenza a favore dell'assicuratore, dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell'assicurato, il quale nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole» (punto 17). L'applicazione di queste norme va, perciò, compiuta seguendo il canone di interpretazione adeguata all'esigenza che ne è a fondamento, che, come risulta dalla predetta sentenza, è quello di garantire alla parte socialmente debole un più facile accesso ala giurisdizione. Orbene, la giurisprudenza della CGE nell'interpretazione di queste norme della Convenzione (Conv. Bruxelles) è giunta ad un'assimilazione, ai fini del criterio di collegamento per la giurisdizione, tra il contraente, l'assicurato ed il beneficiario dell'assicurazione. Nella sentenza 13 luglio 2000, C - 412/98, Group Josi, (punto 75) la CGE aveva ancora osservato che la disposizione dettata dall'art. 8, comma 2, poteva trovare applicazione in tema di riassicurazione, qualora il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario dell'assicurazione dispongono della facoltà di rivolgersi direttamente al riassicuratore. In questo senso si muove anche la sent. 12 maggio 2005, C - 11/03, Peloux. Essa parte dalla considerazione che l'art. 8, n. 1, della Convenzione (Conv. Bruxelles) prevede, in alternativa alla competenza del giudice del domicilio dell'assicuratore, la competenza in capo al giudice del luogo del contraente, «senza stabilire se l'assicuratore possa o meno essere convenuto dinanzi al giudice del luogo del domicilio dell'assicurato o del beneficiario». Tuttavia la predetta sentenza, riportandosi nel solco delle precedenti due sentenze Gerling e Group Josi, ribadisce che l'assicurato ed il beneficiario, come il contraente dell'assicurazione, sono tutelati dalla Convenzione di Bruxelles, in quanto persone economicamente più deboli (punto 37), e ritiene che per realizzare detto obiettivo della tutela persona economicamente più debole, l'assicurato beneficiario «deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio domicilio» (punto 40). Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza giurisdizionale sulla base della Convenzione di Bruxelles, la CGE si è mossa su una linea di assimilazione del soggetto contraente, con l'assicurato o il beneficiario dell'assicurazione. Gli spunti in questo senso emergono con chiarezza dalla stessa sezione III della convenzione. Infatti l'art. 10, comma 2, Conv. Bruxelles dichiara applicabili le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 anche all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, equiparando al contraente il danneggiato. Tale assimilazione era prevista anche dall'art. 11,Conv. Bruxelles, a proposito dell'azione dell'assicuratore e nella disposizione dettata al punto 2 dell'art. 12, Conv. Bruxelles, dove si stabilisce che un accordo di proroga possa consentire, oltre che al contraente, anche all'assicurato ed al beneficiario, di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella sezione. Anche in questo caso, quindi, il successivo art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento CE 44/2000, allorché espressamente stabilisce che l'assicuratore può essere convenuto «in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario» è solo ricognitivo dell'esistente, quale si era venuto formando attraverso l'applicazione del principio interpretativo (della giurisprudenza della CGE) di tutela delle parti deboli del rapporto assicurativo, con conseguente assimilazione delle figure di contraente, assicurato e beneficiario. Le medesime conclusioni sono state ribadite dalla sentenza della Corte di Giustizia del 13 dicembre 2007, C-463/06, FBTO/Obenbreit, la quale ha espressamente statuito che in base agli artt. 11, comma 2, e 9, comma 1, lett. b) Reg. Bruxelles I il danneggiato può proporre un'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice dinanzi al giudice dello Stato membro del luogo in cui è domiciliato il medesimo danneggiato (c.d. foro dell'attore), sul presupposto che l'azione diretta sia consentita dalla legge nazionale del medesimo giudice adito e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro. La competenza giurisdizionale in materia di assicurazione è ora disciplinata dal Reg. CE n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis)in vigore dal 10 gennaio 2015, agli artt. 10 ss. Tali disposizioni corrispondono agli artt. 8 ss. del Reg. Bruxelles I e non innovano sul punto rispetto alla previgente disciplina. Il foro dell'attore danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice trova applicazione in Italia nella materia della responsabilità obbligatoria per i danni a cose o persone da circolazione stradale: difatti, l'azione diretta è prevista all'art. 144 Cod. Ass. Alle azioni di risarcimento dei danni conseguenti a sinistri verificatisi all'estero, proposte avanti il giudice italiano, si applicano gli artt. 151 ss. Cod. Ass.
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