Partita di calcio “truccata”: liquidato ai tifosi il danno non patrimoniale «da passione sportiva rovinata»

Filippo Rosada
16 Marzo 2015

I tifosi di una squadra di calcio che hanno acquistato i biglietti per vedere una partita che successivamente si è scoperto essere stata comprata, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale «da passione sportiva rovinata». In particolare, tale pregiudizio va liquidato in modo unitario per evitare duplicazioni in via equitativa nella misura di 400,00 euro per ciascun tifoso costituitosi parte civile.

Trib. Bari, sez. pen., sent. 24 febbraio 2015

I fatti. Un gruppo di tifosi di una squadra di calcio acquista i biglietti per assistere ad underby.

Successivamente si ipotizza che la partita è stata venduta agli avversari e sul punto si radica un processo penale per l'accertamento della frode sportiva.

I tifosi, che si sono costituiti come parti civili nel procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale, lamentando la sofferenza provocata nell'apprendere della “combine” di una partita particolarmente sentita.

Il pregiudizio non patrimoniale recato ai tifosi... Il tribunale, accertata la commissione del reato di frode sportiva, non liquida alcunché a titolo di danno patrimoniale perché manca la prova di un pregiudizio economico. Tuttavia dall'espletata istruttoria (esame testimoniale, documentazione acquisita agli atti) risultano provati i presupposti del danno non patrimoniale risarcibile.

Per il tribunale, l'alterazione della regolarità della gara ha cagionato «un significativo e non bagatellare pregiudizio, consistente, oltre che nel patimento e nella sofferenza transeunte, nell'aver in qualche modo smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita (delusione e perdita di fiducia nella correttezza delle partite di calcio e nella lealtà dei calciatori; perdita di interesse e desiderio di coltivare il proprio hobby di seguire la squadra del cuore dal vivo, anche in trasferta)».

…risarcibile in via equitativa. Questo pregiudizio non patrimoniale va liquidato in modo unitario per evitare duplicazioni in via equitativa nella misura di 10 volte il prezzo del biglietto e cioè euro 400,00 per ciascun tifoso costituitosi parte civile.

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