Danno da ritardo nel pagamento risarcito con gli interessi legali

Redazione Scientifica
16 Marzo 2015

Per risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somma dovuta (lucro cessante)

Per risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somma dovuta (lucro cessante) può essere applicato il criterio degli interessi legali, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e delle circostanze accertate. Gli interessi legali vanno calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT; sull'importo determinato dall'attualità sono dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1282.c c., fino al saldo effettivo.

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