Sono cumulabili indennizzo e risarcimento? La questione rimessa alle Sezioni Unite

Filippo Rosada
16 Marzo 2015

In tema di ammissibilità o meno della cd. compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, in relazione alla limitazione del diritto al risarcimento del danno della vittima in funzione all'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale nei confronti del responsabile civile, in virtù dei divergenti orientamenti di legittimità, è opportuno investire le Sezioni Unite.

Cass. civ., ord., 5 marzo 2015, n. 4447

I fatti. L'azione nasce dalla domanda di un ente previdenziale tedesco volta ad ottenere le rifusione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità e di rendita a favore del coniuge e dei figli minori della vittima di un incidente sciistico accaduto in Italia.

In primo e secondo grado la domanda viene disattesa.

Nello specifico - ritenendo l'area del danno risarcibile ascrivibile alla disciplina del diritto dello stato membro nel cui territorio si è verificato il danno - è stata rigettata la domanda di rifusione delle somme erogate dall'assicuratore sociale in quanto queste vanno escluse dal montante risarcitorio e quindi non possono essere oggetto di azione surrogatoria nei confronti del responsabile civile.

Gli orientamenti contrastanti. Riguardo alla cumulabilità o meno dell'indennizzo e del risarcimento del danno sussistono due contrastanti orientamenti giurisprudenziali:

  1. Il primo e più risalente prevede che dal montante risarcitorio per danno patrimoniale conseguente a fatto illecito devono escludersi le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, non potendo trovare rilievo il principio della compensatio lucri cum damno, dato che prestazione previdenziale e danno scaturiscono da fonti differenti (da ultimo Cass. civ., sent. n. 20548/2014).
  2. Il secondo e più recente (Cass. civ., sent. n. 1357/2014) prevede che in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità. Da detta impostazione consegue l'impossibilità di cumulo tra risarcimento e indennizzo, rendendo possibile all'assicuratore sociale di esercitare l'azione di surrogazione dei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale.

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