La rendita vitalizia per liquidare il danno patrimoniale futuro: scelta preferibile?
16 Marzo 2016
Il caso. Tizio viaggia come passeggero sull'automobile guidata da Caio, che causa un terribile incidente perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi rovinosamente contro un albero. Tizio rimane gravemente e permanentemente ferito ed ora agisce in giudizio nei confronti di Caio e della società di Assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Per effetto art. 141 del Cod. Ass., la responsabilità è evidente e pertanto non viene contestata.
Redita vitalizia. Il Tribunale fissa le voci di risarcimento ed i relativi importi; a causa della gravità delle lesioni riportate dall'attore e della significativa riduzione della sua qualità di vita, i valori delle Tabelle Milanesi sono incrementati nella misura massima. Il Tribunale opta per lo strumento risarcitorio della rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. applicato al risarcimento del futuro danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa specifica, individuato nel triplo della pensione minima, al risarcimento delle spese di assistenza, nonché per quelle previste per la terapia farmacologica di supporto. Stabilisce infatti il giudice di merito che il metodo in questione appare preferibile, giacché consente di evitare i problemi legati vuoi all'individuazione della durata dei vita media del soggetto considerato, vuoi all'impiego di coefficienti desueti, vuoi all'anticipata liquidazione del danno futuro. In capo alle parti è l'onere annuale dell'aggiornamento degli importi secondo le indicazioni fornite dall'Inps.
Il Tribunale condanna dunque i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento come stabilito ed alla rifusione della spese di lite all'attore. |