Indennizzo superiore al massimale se l’assicuratore non paga entro 60 giorni

Redazione Scientifica
11 Giugno 2014

La Cassazione conferma l'orientamento consolidato che vede l'assicuratore, nell'ipotesi di ritardo ad adempiere all'obbligo di indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, obbligato al pagamento del danno oltre il limite del massimale a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un' obbligazione pecuniaria.

La Cassazione conferma l'orientamento consolidato che vede l'assicuratore, nell'ipotesi di ritardo ad adempiere all'obbligo di indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, obbligato al pagamento del danno oltre il limite del massimale a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un' obbligazione pecuniaria.

Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2014, n. 12899

I fatti. La Corte d'appello di Napoli condannava la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno della cliente, subito in occasione di un sinistro stradale, avvenuto nel '79. Avverso tale sentenza la donna aveva proposto ricorso per cassazione, al quale è seguito il controricorso della compagnia assicuratrice.
La controricorrente censurava la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata in relazione al fatto che l'appellante aveva depositato, all'atto della costituzione, esclusivamente una fotocopia della citazione in appello, contenente la procura alle liti, senza provvedere al deposito dell'originale dell'atto di impugnazione.

Con ricorso principale, invece, la ricorrente lamentava la mancata condanna della compagnia assicuratrice - in colpevole ritardo nella liquidazione del danno - al pagamento degli interessi moratori oltre il limite del massimale.
Al riguardo la Corte di Appello ha rilevato che l'attrice, dopo aver chiesto la condanna "nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro", soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni ha domandato il pagamento di "una somma equa e giusta oltre il massimale per la mala gestio in cui è caduta la... impresa cessionaria" ed ha ritenuto che, avendo la convenuta eccepito la novità di tale richiesta, la domanda non risultasse ammissibile.
Rileva, al contrario, la ricorrente che, già con l'atto introduttivo, aveva domandato non solo il risarcimento dei danni, ma anche "interessi legali dal di dell'evento e svalutazione monetaria" e che la richiesta di condanna "nei limiti dei massimali di legge
vigenti all'epoca del sinistro.

La fotocopia è conforme all'originale se non disconosciuta dalla controparte. La Cassazione, in via pregiudiziale, ha condiviso la decisione del giudice territoriale, il quale aveva rilevato che il deposito della fotocopia era avvenuto nei tempi previsti e l'appellata non ne aveva contestato la conformità all'originale per tutto il corso del giudizio, sollevando l'eccezione di improcedibilità solo con memoria di replica. Per ciò aveva ritenuto che la copia prodotta potesse tener luogo dell'originale in difetto di tempestivo disconoscimento della controparte. Per la Suprema Corte la fotocopia deve aversi per riconosciuta conforme all'originale ove la controparte non l'abbia disconosciuta, in modo formale, nella prima udienza o risposta successiva alla sua produzione.

Risarcimento superiore al massimale per mala gestio dell'assicuratore. Conferma la Cassazione un orientamento consolidato secondo cui «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'"an" ed al "quantum" della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per "mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore».

La richiesta di somme per interessi e rivalutazione è svincolata e indipendente dalla voce massimale. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale è sufficiente che il danneggiato, «dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 c.c. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese»; non occorre che la domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo venga formulata già in primo grado. (Cass. n. 22883/2007; cfr. anche Cass. n. 1315/2006 e Cass. n 21744/2006; Cass. n. 10504/2009).

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