Intervento chirurgico inutile: il danno è risarcibile

Redazione Scientifica
16 Giugno 2017

L' intervento chirurgico, pur correttamente eseguito e non peggiorativo per la paziente, che risulta essere del tutto inutile, comporta un'ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica della persona tale da determinare un danno risarcibile.

IL CASO Una donna viene sottoposto presso una Casa di cura privata ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra, rivelatosi assolutamente inutile. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Napoli rigettano il ricorso avanzato dalla paziente per il ristoro del danno subito. La donna ricorre ora in Cassazione, denunciando l'erroneo disconoscimento del danno a seguito dell'inesatto adempimento della prestazione da parte della struttura sanitaria e l'ingiusta ed illegittima esclusione del danno da perdita di chance come una possibile componente del diritto al risarcimento del danno che sorge dall'illecito. In particolare, la ricorrente denuncia come la Corte di merito abbia dato importanza solo al fatto che l'intervento fosse stato eseguito correttamente (non essendo stati rinvenuti dalla CTU né lesioni né postumi tali da determinare invalidità permanente o temporanea), non soffermandosi però sull'inutilità dello stesso, inutilità già di per sé bastevole a cagionare danni risarcibili.

INTERVENTO NON ADEGUATO ANCHE SE CORRETTAMENTE ESEGUITO La Corte considera fondati i motivi di ricorso. In particolare, il CTU dichiara che nonostante l'intervento fosse stato correttamente eseguito, non era stato adeguato alle condizioni dell'attrice al momento dell'intervento stesso, «tenendo conto che i normali criteri diagnostici necessari e sufficienti per l'instabilità anteriore di spalla non traumatica avrebbero dovuto indirizzare verso un trattamento di riabilitazione che avrebbe dovuto essere di preparazione all'intervento». La Corte, nel rilevare il duplice comportamento omissivo della Casa di Cura (che non aveva sufficientemente preparato la paziente per il buon esito dell'intervento e che non aveva prescritto una terapia riabilitativa necessaria per il suo successo) conferma che l'esecuzione dell'intervento è stata inutile , nonostante la correttezza della tecnica utilizzata per eseguirlo. A questa conclusione erano giunti anche i giudici di merito, ma non avendo ravvisato una condotta inadempiente, non l'hanno apprezzata ai fini della causazione del danno.

INGERENZA NELLA SFERA PSICO-FISICA La Corte dichiara, infatti, che i Giudici di merito avevano erroneamente omesso di considerare l'ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto inutile, priva di giustificazione e «pertanto inidonea e non finalizzata all'eliminazione della patologia. E dunque del tutto priva di corrispondenza alla lex artis e sanitaria riguardo alla tipologia di intervento eseguita e, pertanto, non considerabile come condotta di adempimento corretto dell'obbligazione assunta dalla struttura». Ciò determina un danno-evento, rappresentato dall'ingerenza del tutto priva di giustificazione e priva del consenso dalla donna dato all'intervento che si riferiva, invece, ad un esecuzione conforme alla lex artis, comprensiva delle condotte omesse, imprescindibili per la realizzazione dello scopo.

PERDITA DI CHANCE, DANNO RISARCIBILE Per quanto riguarda, infine, la perdita di chance, la Corte ricorda che essa si identifica con la possibilità di ottenere un risultato utile dal trattamento sanitario, configurando una voce di danno da commisurare in base alla perdita di conseguire un risultato positivo, che non risulta essere oggetto di domanda ulteriore e autonoma rispetto a quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (Cass. civ., n. 7193/2015). Pertanto, conclude la Suprema Corte, se allegata e provata o risultante dalla CTU, costituisce componente dell'unico ristoro del danno illecito.

PRINCIPIO DI DIRITTO La Corte accoglie il ricorso e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello, sulla base del seguente principio di diritto: in tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all'omissione da parte della struttura sanitaria dell'esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell'intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l'esito positivo, nonché dell'esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell'obbligazione. Essa, per il fatto che l'intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento.

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