Poteri del giudice nel riconoscere il risarcimento per equivalente in luogo della reintegrazione in forma specifica
16 Luglio 2014
Può il giudice riconoscere la tutela risarcitoria per equivalente ove sia richiesto solamente il risarcimento in forma specifica?
La giurisprudenza è costante nell'affermare che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito riconoscere al danneggiato la tutela risarcitoria per equivalente in luogo del richiesto risarcimento in forma specifica. Pertanto, la tutela per equivalente può essere disposta d'ufficio dal giudice nel caso in cui ritenga eccessivamente onerosa per il debitore la reintegrazione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., senza incorrere in ultrapetizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. II, sent. 8 gennaio 2013, n. 259; Cass., sez. II, 8 marzo 2006, n. 4925; Cass., sez. II, 18 gennaio 2002, n. 552). La S.C. osserva come il risarcimento per equivalente costituisca un minus rispetto al risarcimento in forma specifica, cosicché la richiesta della prima tipologia di tutela può considerarsi implicitamente contenuta nella domanda di reintegra ai sensi dell'art. 2058 c.c. Tale asserzione, però, non va intesa nel senso che con la domanda di risarcimento in forma specifica si faccia valere una lesione diversa, cui si collega un petitum in astratto più ampio di quello corrispondente alla richiesta risarcitoria per equivalente. Le due forme di tutela, infatti, si differenziano solo in relazione alle modalità attraverso le quali si procede alla eliminazione del pregiudizio: la reintegrazione in forma specifica è diretta alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli, il risarcimento per equivalente all'attribuzione del valore economico della diminuzione (R. Scognamiglio, Il risarcimento del danno in forma specifica, in Studi in onore di F. Messineo, I, Milano, 1958, 521 ss.; C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 815 ss., spec. 823 s.). Difatti, il riconoscimento dell'una o dell'altra forma di tutela si risolve in un giudizio di fatto a norma dell'art. 2058 c.c., come tale insindacabile in cassazione (v. spec. Cass., sez. II, sent. 8 gennaio 2013, n. 259 , il quale consiste nel valutare se sia eccessivamente oneroso per il danneggiante sostenere le spese necessarie per il ripristino del bene danneggiato in luogo del pagamento della differenza tra il valore del bene nello stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito e il valore del bene leso (v., ad es., Cass., sez. III, sent., 4 marzo 1998, n. 2402, in Giur. it., 1999, 255). |