Cgue: si applica la legge italiana per liquidare il danno subito dal padre residente in Romania per la morte della figlia in Italia

Redazione Scientifica
16 Dicembre 2015

L'art. 4 par. 1, Reg. n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro, devono essere qualificati come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione.

Incidente mortale. Un cittadino rumeno, in qualità di padre della vittima, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al decesso della figlia, cittadina rumena residente in Italia. Si univano alla domanda risarcitoria anche la madre e la nonna anch'esse cittadine rumene residenti in Italia.

Nel dettaglio, l'incidente stradale era avvenuto in Italia ed era stato causato da un veicolo non identificato. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada designava, pertanto, l'assicurazione a cui far riferimento.

Danno o conseguenza indiretta del fatto illecito? In questa caso, è rilevante comprendere se il pregiudizio, subito personalmente dai parenti per la morte del loro congiunto, «costituisca un vero e proprio danno, ai sensi dell'art. 4, par. 1, Reg. Roma II, oppure una conseguenza indiretta del fatto illecito, ai sensi della medesima norma». Dalla risposta di tale quesito, deriva l'individuazione della legge sostanziale applicabile.

Il Tribunale di Trieste ha disposto la sospensione del procedimento, sottoponendo alla Corte di Giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali: «Quale debba essere l'interpretazione dell'art. 4, par. 1, Reg. Roma II, laddove stabilisce che “la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica”», indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto». Nel dettaglio:

  1. Come deve essere interpretata la nozione di «luogo in cui il danno si verifica» in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non fatti valere dai familiari di un soggetto, defunto a seguito di un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, qualora questi familiari siano residenti in un altro Paese dell'Unione europea, e abbiano ivi sofferto i danni stessi?
  2. Ai fine dell'applicazione del Reg. Roma II, i danni (patrimoniali e non) subiti nel paese di loro residenza, dai coniugi di un soggetto defunto in un incidente stradale avvenuto nello Stato del foro, configurano un danno ai sensi della prima parte o conseguenze indirette ai sensi della seconda parte dell'art. 4 predetto?

Dopo aver premesso che «In caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell'Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale» e che pertanto «nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. L., danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia, la Cgue ha stabilito che: «L'art. 4 par. 1, Reg. n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello Stato membro, devono essere qualificati come “conseguenze indirette” di tale incidente, ai sensi della citata disposizione». Difatti, secondo la Cgue l'individuazione della legge applicabile in relazione al luogo in cui si è verificato il danno deve tener conto dell'obiettivo della prevedibilità, enunciato al considerando 16 del regolamento Roma II, evitando il rischio che il citato fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni.

(Per un approfondimento: F. Martini, Il risarcimento del danno da sinistro stradale con elementi di transnazionalità: la parola definitiva alla Cgue, in Ri.Da.Re)

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