Incidente stradale avvenuto all’estero: l’impresa mandataria può essere convenuta in giudizio in luogo della compagnia estera che rappresenta?

Filippo Rosada
16 Dicembre 2016

L'art. 4 della dir. 2000/26 deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1 di tale direttiva?

Corte Giustizia Europea, 15 dicembre 2016, causa C-558/15, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunal da Relação do Porto (Corte d'appello di Porto, Portogallo), con decisione del 29 settembre 2015.

Il caso. A causa di un incidente stradale avvenuto in Spagna un cittadino portoghese muore ad un altro subisce gravi lesioni.

Il danneggiato e gli eredi del de cuius agiscono in giudizio in Portogallo (loro paese di residenza) per ottenere il risarcimento dei danni e convengono la compagnia mandataria della compagnia estera.

Il giudice respinge la domanda accertando la carenza di legittimità passiva della mandataria.

Propongono appello i danneggiati, sostenendo che la mandataria può essere convenuta dinanzi al giudice portoghese per la liquidazione del risarcimento dei danni.

Il giudice del rinvio, con la prima questione chiede: se l'art. 4 della direttiva 2000/26 debba essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1 di tale direttiva.

Finalità della direttiva. La Corte, prima di esaminare dettagliatamente l'art. 4, paragrafo 5 della direttiva 2000/26, precisa come la finalità del legislatore europeo fosse quella di garantire alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell'Unione ove il sinistro è avvenuto.

Precisa, quindi, l'estensore della sentenza, che le vittime devono poter presentare, nel proprio Stato membro di residenza, una domanda di risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall'impresa di assicurazione del responsabile.

Mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari. La funzione dell'impresa mandataria, consiste nel facilitare le azioni intraprese dalle vittime di sinistri, in particolare a permettere loro di presentare il loro reclamo nella propria lingua.

Al fine di agevolare i danneggiati, il legislatore dell'Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2000/26, includesse la funzione che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito. In tale contesto, tra i poteri sufficienti di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri figura il mandato a ricevere le notifiche di atti giudiziari.

E per quanto riguarda la possibilità di convenire in giudizio la mandataria? Sul punto la Corte è tassativa, precisando che non risulta né dai lavori preparatori, né dai considerando della direttiva 2000/26 una volontà del legislatore dell'Unione intesa ad estendere tale mandato sino a consentire che l'azione avviata dalle persone lese dinanzi al giudice nazionale del luogo di loro residenza, per ottenere un indennizzo da parte dell'impresa di assicurazione della persona responsabile, possa essere intentata contro il rappresentante di detta impresa.

La Corte, quindi, risponde così al quesito: L'art. 4 della direttiva 2000/26/CE dev'essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di prevedere che il mandatario designato, ai sensi di tale articolo, per la liquidazione dei sinistri possa essere esso stesso convenuto, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, dinanzi al giudice nazionale adito con domanda di risarcimento da una persona lesa che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della direttiva 2000/26, come modificata dalla direttiva 2005/14.

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