Negligente manutenzione del ciglio erboso da parte della PA. Può essere dichiarata la colpa esclusiva del danneggiato?

Redazione Scientifica
18 Gennaio 2017

In tema di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non può addivenirsi ad una pronuncia di bastevole condotta colposa del danneggiato a cagionare il sinistro, nel caso in cui non venga valutata l'efficacia causale di una accertata condotta omissiva della PA

IL CASO Un uomo agiva in giudizio intimando la Provincia di Foggia al risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, denunciando che l'autocarro da lui condotto aveva sbandato e si era ribaltato a causa di un dislivello, coperto dalla folta vegetazione, tra la parte asfaltata e la parte erbosa adiacente alla strada. I giudici di merito rigettavano la domanda, ritenendo che non fosse stato provato il nesso di causalità tra omissione di custodia ed evento dannoso; anzi, ritenevano la condotta stessa dell'uomo bastevole a causare l'evento dannoso. In fase di confessione stragiudiziale, l'uomo aveva infatti dichiarato ai carabinieri di aver sconfinato nel ciglio erboso a seguito di una manovra errata, compiuta per evitare un automobile proveniente dal senso opposto. I giudici di prime cure sostenevano, infine, che la mancanza di banchine laterali non poteva essere considerata insidia, e che pertanto la loro mancata realizzazione non poteva configurare un caso di negligente manutenzione.

L'uomo ricorre ora in Cassazione, sulla base di tre motivi.

MEDESIMO REGIME DI DEMANIALITÀ La Cassazione chiarisce anzitutto che le scarpate stradali, provinciali e comunali, così come i fossi e le banchine laterali, sono parte delle strade e pertanto soggette al medesimo regime di demanialità «in forza della presunzione iuris tantum posta dall'art. 22, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. f.». Essendo dunque pertinenze della strada, continua la Corte, sono da considerare quali «elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada (Cass. civ., 12759/1991)».

ONERE DI CUSTODIA I Giudici di legittimità, citando il precedente giurisprudenziale di Cass. civ., n. 9547/2015, ricordano poi che, ex art. 2051 c.c. la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada si estende anche alle pertinenze e agli elementi accessori, non essendo dunque limitata alla sola carreggiata. La PA, in quanto proprietaria delle strade, ha dunque l'obbligo non solo di provvedere alla manutenzione delle sue pertinenze, ma deve anche segnalare ogni pericolo o insidia relativo alla zona non asfaltata posta ai limiti della sede stradale. Lo scalino tra la carreggiata ed il ciglio erboso, pur coperto dalla folta vegetazione, costituisce quindi, secondo la Corte , un pericolo occulto che, come tale, doveva essere debitamente segnalato e manutenuto.

EFFICACIA CAUSALE CONCORRENTE DELLA PA La Corte d'Appello, conclude la Corte, ha erroneamente ritenuto di per sé bastevole a cagionare il sinistro la condotta colposa dell'uomo, senza tuttavia valutare « l'eventuale efficacia causale , anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva della PA nella produzione del sinistro (Cass. civ., n. 8847/2007)». In mancanza di detta ulteriore valutazione, non è possibile statuire nel senso dell'interruzione del nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso per un comportamento colposo dell'utente danneggiato.

La Cassazione accoglie dunque il ricorso e rinvia gli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.

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