L’investitore chiede la restituzione dell’intero importo per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ma il contratto è valido e viene condannato al pagamento del saldo dovuto

Redazione Scientifica
17 Luglio 2014

Un investitore chiede la restituzione dell'importo versato a fronte della nullità del contratto e il risarcimento danni per violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 21 del d.lgs. n. 58/1998, ma questi, se provati, non inficiano la stipula del contratto ma un momento successivo.

Un investitore chiede la restituzione dell'importo versato a fronte della nullità del contratto e il risarcimento danni per violazione da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 21 del d.lgs. n. 58/1998, ma questi, se provati, non inficiano la stipula del contratto ma un momento successivo.

Trib. Catania, 21 settembre 2013, n. 3381

I fatti. Il sig. CS. stipula un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione strumenti derivati con la T. SIM s.p.a., a distanza di pochi anni, nel febbraio 2003, conviene in giudizio tale s.p.a denunciando la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede dopo che la convenuta aveva liquidato le operazioni per mancato reintegro da parte di CS. del capitale di garanzia con il conseguente insorgere di un saldo negativo pari a euro 190537.00.

La parte attorea deduce che la convenuta non l'aveva tempestivamente avvisato della perdita superiore al 50% della provvista costituita, oltre alla violazione da parte della stessa s.p.a dell'obbligo di non eseguire operazione inadeguate al profilo dell'investitore. Chiede pertanto a titolo di risarcimento danni la condanna della convenuta al versamento di euro 394396.00, somma comprensiva della totale restituzione dell'importo versato a fronte della nullità del contratto di acquisto titoli. La convenuta a fronte della sua corretta e tempestiva informazione nei confronti del sig. CS. non solo nega qualsiasi inadempimento a suo carico, ma chiede in via riconvenzionale di essere risarcita di 190537.00 euro, somma corrispondente al saldo negativo delle posizioni chiuse, oltre accessori. Il Tribunale di Catania respinge la domanda attorea.

Obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. Quanto stabilito dall'art. 21 del d.lgs. n. 58/1998 in merito agli obblighi dell'intermediario finanziario di informazione, diligenza e trasparenza è stato integrato dalle disposizioni dell' art. 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) del regolamento Consob 11522/98. Se l'intermediario finanziario avesse violato tali disposizioni questo non avrebbe portato alla declaratoria di nullità di compravendita di titoli effettuata da suddetto investitore, in quanto la violazione non inficia il momento conclusivo del contratto di negoziazione (quindi la valida formazione della volontà negoziale) ma rileva in una fase successiva alla stipula del contratto, quello dell'adempimento (o meno) dell'intermediario degli obblighi che scaturiscono dal rapporto contrattuale validamente instaurato.

Dalla CTU risulta che la T. SIM s.p.a. ha tempestivamente avvertito (sia con comunicazioni telefoniche , sia via mail) il cliente del superamento del 50% del capitale di riferimento, e solo dopo non aver avuto nessun riscontro ha provveduto a liquidare le proprie posizioni in mancanza di reintegro del capitale di garanzia. Nel pieno rispetto dell'art. 28 comma 3 del regolamento Consob l'attore era stato messo al corrente della situazione, prima che potessero verificarsi le ulteriori perdite alla riapertura dei mercati, pertanto gli era stata correttamente offerta la possibilità di scegliere se interrompere le attività o proseguire nei propri investimenti.

Esecuzione di operazioni (non) adeguate. Secondo il Tribunale è ugualmente infondato anche il secondo addebito(ex art. 29 del regolamento Consob 11522/98 - Operazioni non adeguate), in quanto, al di là della assoluta genericità dello stesso, il sig. SC. con la sottoscrizione del contratto non solo dichiarava di avere obiettivi ad elevato rendimento ed alto rischio, ma anche la sua buona esperienza e specifica professionalità. Queste circostanze portano a concludere che non sia stata fatta nessuna operazione inadeguata. Non sussistendo alcun inadempimento a carico della convenuta, il Tribunale non solo respinge la domanda della parte attrice, ma la condanna a risarcire la T. SIM s.p.a. di euro 190537.00, somma pari al saldo negativo delle posizioni chiuse (e tra l'altro mai contestata dal sig. SC.).

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