Il sistema tabellare di liquidazione del danno biologico di lieve entità non lede alcun diritto costituzionale
17 Ottobre 2014
La Corte costituzionale, con la sentenza 16 ottobre 2014 n. 235, ha stabilito che i valori monetari previsti dall'art. 139 Cod. Ass. per la liquidazione del danno biologico - permanente o temporaneo, conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti) derivanti da incidenti stradali - non sono in contrasto né con la Costituzione italiana né con i precetti della normativa europea perché la tabella normativa, nel liquidare il danno biologico, prevede anche il cd. "danno morale" (o da sofferenza) e perché anche i diritti della persona possono essere, con ragionevolezza, bilanciati al fine di contemperare contrapposti interessi e valori.
C. Cost. sentenza 16 ottobre 2014, n. 235
I fatti. Il giudice di pace di Torino - nel corso di un giudizio civile in cui C.D., terzo trasportato, chiedeva il risarcimento danni per distorsione al rachide cervicale a seguito di un incidente stradale - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). La questione della legittimità costituzionale dell'art. 139 Cod. Ass. è stata altresì sollevata dai Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal giudice di pace di Recanati in relazione a:
I rimettenti lamentano inoltre la mancata previsione della liquidazione del danno morale e la personalizzazione del danno biologico solo nei limiti di un quinto degli importi previsti nella tabella normativa. La Consulta rigetta le esposte questioni di legittimità costituzionale in relazione a tutti i profili contestati.
Adeguata difesa giudiziaria dell'individuo. Le limitazioni previste dall'art. 139 Cod. Ass. attengono all'oggetto del diritto al risarcimento e non alla sua azionabilità in giudizio, la quale non è in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata. Per questo motivo la corte reputa privo di ogni fondamento il contrasto dell'art. 139 Cod. Ass. con l'art. 24 Cost. e l'art. 6 CEDU.
Garantita la parità di trattamento. La Corte ritiene non fondata la censura di violazione dell'art. 3 Cost. Solo i danneggiati da sinistro stradale - e non i danneggiati in conseguenza di eventi diversi - possono avvalersi della copertura assicurativa ex lege obbligatoria del danneggiante (o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore); inoltre i rimettenti, sostenendo che i limiti tabellari previsti dal Codice delle assicurazioni non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, non prestano adeguato rilievo alla disposizione che consente al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile secondo un «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato» (art. 139, comma 3, Cod. Ass.).
Piena risarcibilità del danno morale, non solo del danno biologico. L'art. 139 Cod. Ass. fa testualmente riferimento al «danno biologico» senza menzionare il «danno morale», ma come stabilito da Cass. S.U. n. 26972/2008, il c.d. danno morale (quale sofferenza suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile - unitariamente- del danno non patrimoniale nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato) rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. La norma denunciata non è quindi ostativa alla risarcibilità anche del danno morale; ricorrendo in concreto i presupposti di quest'ultimo, il giudice può incrementare l'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.
Integrale risarcimento del danno alla persona in materia di microlesioni. La Corte chiarisce che non si configura un'ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile all'integrità della persona ove la disciplina contestata sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale (cfr. Corte Cost., n. 132/1985). Il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 2 Cost.) implica che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale (…) deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone» (cfr. Cass. n. 26972/2008). Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (introdotto dall'art. 139 Cod. Ass.) va, quindi, condotto non assumendo il diritto all'integralità del risarcimento come valore assoluto e intangibile. ma verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che siano eventualmente alla base della disciplina censurata. Nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, le compagnie assicuratrici - concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada - perseguono anche fini solidaristici; ebbene l'interesse risarcitorio del danneggiato deve misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. Alla luce di queste considerazioni la Corte stabilisce che la disciplina in esame si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi e pertanto supera il vaglio di ragionevolezza. Il meccanismo tabellare di quantificazione del danno, prevedendo un'eventuale maggiorazione dell'importo di risarcimento fino ad un quinto, lascia spazio al giudice per una adeguata personalizzazione dell'importo risarcitorio.
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