Risarcimento del danno da diffamazione tramite mezzi di comunicazione di massa e competenza territoriale
17 Ottobre 2014
Come si determina la competenza territoriale riguardo alle azioni di risarcimento in caso di diffamazione tramite mezzi di comunicazione di massa?
A norma dell'art. 20 c.p.c. la competenza sulla domanda di risarcimento si determina in relazione al luogo in cui l'obbligazione è sorta, ossia a quello in cui si realizza l'illecito (c.d. forum damni o forum commissi delicti). Tale disposizione concorre non solo con il foro generale delle persone, bensì con ogni altro foro indicato da qualsiasi altra norma sulla competenza (Cass., sez. lav., 22 aprile 1986, n. 2843, in Giur. it., 1987, I, 1, 1068). Ove l'illecito in relazione al quale si agisce sia commesso in un luogo diverso da quello in cui si produce il danno, di regola si deve avere riguardo a quest'ultimo (Cass., sez. I, 5 giugno 1991, n. 6381, in Foro it., 1992, I, 436; Cass., sez. II, 14 dicembre 1989, n. 5625, in Giust. civ. Mass., 1989; Cass., sez. II, 23 dicembre 1987, n. 9635, in Giust. civ. Mass., 1987). Da tempo, pertanto, dottrina e giurisprudenza si pongono il problema di come delimitare la competenza ex art. 20 c.p.c. in relazione all'eventualità del danno diffuso o durevole (cfr. Lancellotti, Il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione da fatto illecito, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 706). Nei casi appena richiamati tradizionalmente si tendeva ad individuare il locus commissi delicti rilevante ai fini della competenza in relazione al compimento della condotta illecita (Cass., sez. I, 28 maggio 1992, n. 6148, in Foro it., 1993, I, 2919). Tale indirizzo ha trovato ampia applicazione in relazione alle domande risarcitorie relative alla diffamazione a mezzo stampa o tramite altri mass media, a fronte di illeciti c.d. “a raggiera”. In particolare, in base ad un orientamento più risalente, la Cassazione ha ritenuto competente a conoscere della domanda di risarcimento il giudice del luogo in cui è commesso il fatto causativo del danno (danno-evento) e non quello del luogo in cui si producono concretamente le conseguenze lesive (danno-conseguenza): ossia rileva il luogo dove il quotidiano o il periodico è stampato, perché è qui che la notizia diviene per la prima volta pubblica, e non il luogo in cui viene avvertito il contenuto diffamatorio della notizia (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12234, in Giust. civ. Mass., 2007; Cass., sez. I, 24 novembre 1999, n. 13042, in Nuova giur. comm., 2000, I, 732; Cass., sez. III, 16 maggio 1995, n. 5374, in Giur. it., 1996, I, 1, 200; R. Partisani, Il forum obligationis negli illeciti diffamatori da mass media, in Resp. civ., 2005, 363 ss.). Tuttavia, la Cassazione ha, più recentemente, mutato indirizzo a partire dall'individuazione del giudice competente in caso di lesione della reputazione attraverso internet, poiché in tale ipotesi il foro facoltativo del fatto illecito viene individuato nel domicilio del danneggiato (Cass.,sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591, in Giur. it., 2003, 1595). Di seguito, la S.C. si è pronunciata in senso analogo a proposito della diffamazione conseguente a una trasmissione televisiva: Cass., sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22586, in Corr. mer., 2010, 280. Le Sezioni Unite sono più recentemente intervenute a confermare quest'ultimo indirizzo in relazione a tutte le ipotesi di diffamazione tramite mezzi di comunicazione di massa, sulla base del rilievo secondo cui la competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve essere individuata in relazione al luogo ove si produce il danno che è conseguenza del fatto lesivo, ossia normalmente nel luogo si trova la residenza o domicilio del danneggiato (Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, in Corr. giur., 2010, 492, con nota di F. Rolfi, Mass-media, diffamazione e competenza territoriale: il punto fermo delle Sezioni Unite). A questo proposito le stesse Sezioni Unite sottolineano la necessità di interpretare l'art. 20 c.p.c. alla luce dell'evoluzione riguardante la definizione dell'oggetto del giudizio risarcitorio, soprattutto in relazione alle domande di risarcimento del danno non patrimoniale: “a differenza da quanto ritenuto dall'orientamento più risalente, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente” (così Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, cit.). In altre parole, la S.C. dà così continuità al richiamo contenute nelle sentenze di San Martino (Cass., S.U.,11 novembre 2008, n. 26972, in Giust. civ., 2009, I, 913, con nota di M. Rossetti; Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26973, in Foro it., 2009, I, 120; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26974 e Cass., S.U., 11 novembre 2008,n. 26975), escludendo che possa essere sufficiente il solo accertamento del c.d. danno-evento. Il thema decidendum del processo risarcitorio, infatti, si estende necessariamente all'accertamento circa l'esistenza e la reale entità del danno risarcibile sulla base delle circostanze integranti il c.d. danno-conseguenza. Sicché anche ai fini della competenza diviene essenziale il luogo ove le suddette circostanze si verificano: ebbene “tale luogo è certamente quello in cui il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione o degli altri beni della persona è correlata all'ambiente nel quale la persona vive e opera e costruisce la propria immagine, e quindi ‘svolge la sua personalità' (art. 2 Cost.)” (così Cass., S.U., 13 ottobre 2009, n. 21661, cit.). |