Il contribuente chiede il risarcimento del danno per condotta illecita della P.a.: la giurisdizione è del g.o.
17 Dicembre 2015
Con l'ordinanza n. 23834 del 23 novembre scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che qualora il contribuente contesti l'illiceità della condotta dell'Amministrazione finanziaria, la controversia dovrà essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice tributario.
Nella specie la questione attiene al contributo di iscrizione al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti), che pacificamente ha la natura di tributo, giacché presenta le caratteristiche della doverosità e del collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante, e la cui iscrizione è una condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti pericolosi. Ma ai fini che qui interessano, ovvero del riconoscimento della giurisdizione, la domanda proposta dal contribuente non riguarda né la debenza del tributo, né la sua entità, e dunque, non investe il rapporto tributario, bensì consiste nella richiesta di risarcimento danni cagionata dal comportamento - illecito secondo il contribuente - tenuto dall'Amministrazione, per aver violato il legittimo affidamento e cagionato un danno patrimoniale rappresentato dall'equivalente monetario dei contributi di iscrizione SISTRI.
I Supremi Giudici, conformandosi a precedenti pronunce (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 4 gennaio 2007, n. 15), affermano che l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla legge, ma anche (e soprattutto) dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario stabilire se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo che abbia quindi determinato la violazione di un diritto soggettivo.
(tratto da: www.iltributario.it)
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