Non è responsabile l’insegnante se prova che l’autolesione dell’allievo deriva da caso fortuito
19 Gennaio 2017
In tema di autolesione dell'allievo, la responsabilità della scuola e dell'insegnante ha natura contrattuale e pertanto è applicabile il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: l'attore deve provare che il danno si è verificato durante il rapporto, mentre l'altra parte deve dimostrare che l'evento dannoso si è determinato per causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (come nella specie, posto che il giudice, presunto il corretto svolgimento dei propri compiti da parte dell'insegnante, ha attribuito l'evento al caso fortuito).
(Fonte: www.ilfamiliarista.it) |