Incidente stradale dovuto a lavori in corso: la responsabilità è anche dell'appaltatore
13 Aprile 2017
La responsabilità per i danni subiti dall'utente (nella specie, entrato in collisione con due bovini sulla carreggiata) a causa dei lavori in corso sulla strada, adibita ancora al traffico, grava sia sull'ente titolare della strada sia sull'appaltatore, salvo poi l'eventuale azione di regresso dell'ente proprietario della strada nei confronti dell'appaltatore dei lavori a norma dei comuni principi in tema di responsabilità solidale (art. 2055, comma 2, c.c.), tenuto anche conto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere, depositi e cantieri stradali (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 21), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.
Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l'esistenza dell'"an" - ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo (non essendo quindi sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo), né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.
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