La responsabilità dell'ospedale per la condotta del chirurgo e il consenso informato

Redazione Scientifica
18 Maggio 2015

La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il chirurgo ha operato il suo trattamento negligente o imprudente, deve rispondere dell'operato di questi ai sensi dell'art. 1228 c.c..

L'ospedale risponde per la condotta del medico. La struttura sanitaria, pubblica o privata, presso la quale il chirurgo ha operato il suo trattamento negligente o imprudente, deve rispondere dell'operato di questi ai sensi dell'art. 1228 c.c., essendosi avvalsa del lavoro del chirurgo per eseguire le obbligazioni relative al rapporto contrattuale intercorrente col paziente. Però, nei rapporti interni fra i debitori solidali della obbligazione del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., pacificamente applicabile anche agli illeciti contrattuali, il debito si distribuisce in proporzione delle rispettive colpe.

Consenso informato. Ai fini del risarcimento del danno da parte del chirurgo, si considera violata l'obbligazione del consenso informato del paziente, quando quest'ultimo ha espresso un consenso generico su un modulo prestampato relativo a rischi di un intervento originariamente programmato, ma che, in corso di esecuzione, è stato sostituito senza che della possibilità di esecuzione di detto diverso intervento il paziente fosse stato informato.

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