Liquidazione del danno: gli interessi vanno calcolati di anno in anno o in base a un indice medio sulla somma rivalutata
18 Giugno 2014
Nell'ipotesi di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma su quella rivalutata anno per anno ovvero su quella rivalutata in base a un indice medio oppure, ancora, seguendo il criterio dell'attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato.
Cass. civ., sez. III, 16 giugno 2014, n. 13653
I fatti. Il gestore di una stazione di servizio citava in giudizio la compagnia petrolifera per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'improvviso scorrimento verso il basso di un espositore a scomparsa. Il Tribunale riconosceva l'esclusiva responsabilità della società proprietaria dell'impianto per non avere dimostrato di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare l'evento lesivo e la condannava al pagamento di una somma a titolo di danno biologico, danno morale, invalidità temporanea totale e parziale, oltre interessi legali dal fatto e con rifusione dei tre quarti delle spese di lite; respingeva, però, la domanda volta al risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica. La Corte d'Appello riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo anche la compromissione della capacità lavorativa specifica in quanto avrebbe dovuto presumersi che il gestore avrebbe continuato a svolgere tale attività e, nel difetto della prova di un reddito specifico, il nocumento avrebbe dovuto esser quantificato utilizzando il valore del triplo della pensione sociale al momento della emissione della sentenza.
Calcolo degli interessi in base ad un indice medio. La Suprema Corte pone in rilievo il contrasto giurisprudenziale sollevato dal giudice di merito, la cui pronuncia si è discostata da una orientamento ormai consolidato (Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712) che «in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata …. con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è … il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore».
Il giudice può riconoscere la prova mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi. In questo caso, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente. «È consentito, invece, calcolare gli interessi, … sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (sent. 10 marzo 2006, n. 5234, 17 settembre 2005, n. 18445, 3 marzo 2009, n. 5054, e 3 agosto 2010, n. 18028); oppure, ancora, seguendo il criterio dell'attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato (sent. 1 marzo 2007, n. 4791). Quel che è certo, però, è che la somma algebrica di rivalutazione ed interessi, senza alcun correttivo, comporta un indebito vantaggio per il danneggiato.
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