Acquisizione in CTU di altri documenti
29 Aprile 2014
È ammissibile che il C.T.U. acquisisca altri documenti non prodotti dalle parti e, in particolare, il verbale di Pronto Soccorso o la cartella clinica?
È controversa la questione circa la possibilità o meno per il CTU di acquisire, di sua iniziativa o su impulso del CTP, altri documenti diversi da quelli ritualmente prodotti dalle parti nei termini concessi dal giudice. In particolare, per l'acquisizione dei verbali di Pronto Soccorso e per la cartella clinica, la problematica sarà risolta dal giudice nel singolo processo. Tuttavia, si ritiene che la risposta al quesito debba essere negativa. Infatti la Cassazione, anche recentemente, ha riaffermato i seguenti principi di diritto: “La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche (c.. consulente deducente), e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito (c.. consulente percipiente). Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata” (v. Cass., sentenze n. 1266/2013 e n. 6155/2009).
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