La Consulta sulla responsabilità civile dei magistrati: l'eliminazione del filtro è incostituzionale?

18 Luglio 2017

Per bilanciare i contrapposti interessi sottesi alla responsabilità civile dei magistrati, non è costituzionalmente necessario che sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda risarcitoria contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Le censure del giudice a quo La pronuncia in commento trae origine dalle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, l. n. 18/2015, in materia di responsabilità civile dei magistrati, il quale, abrogando l'art. 5 l. n. 117/1988, ha eliminato il “filtro di ammissibilità” della domanda risarcitoria proposta nei confronti dello Stato.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violerebbe, innanzitutto, l'art. 111 Cost., per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo: in assenza del meccanismo del “filtro”, i tempi per le pronunce di inammissibilità delle domande risarcitorie sono quelli del processo ordinario, di “lunghezza eccessiva ed irragionevole”.
La norma impugnata violerebbe, inoltre, l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento ed irragionevolezza: l'abolizione del “filtro” contrasterebbe, infatti, con il sempre più diffuso ricorso del legislatore a meccanismi di questo tipo ed, in particolare, con l'avvenuta introduzione di “pronunce semplificate di inammissibilità” per le impugnazioni ordinarie (cfr. artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., quanto all'appello, e artt. 360-bis e 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c., quanto al ricorso per cassazione).
L'intervento abrogativo pregiudicherebbe, inoltre, l'attuazione del “giusto processo”: eliminando un meccanismo processuale fondamentale per la tutela della serenità di giudizio del giudice, si lascerebbe quest'ultimo esposto ad azioni di responsabilità inammissibili o palesemente infondate, favorendo il pericolo della c.d. “giurisprudenza “difensiva”, ossia che il giudice abdichi alla propria posizione di terzietà e imparzialità in favore delle decisioni che appaiono per lui meno “rischiose”.
Risulterebbero, altresì, violati i principi di soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.) e di autonomia e indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.), alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui la presenza di un “filtro”, che ponga il giudice al riparo da domande temerarie o intimidatorie, dovrebbe ritenersi indispensabile per la salvaguardia di tali valori (così C. Cost., n. 468/1990, C. Cost. n. 18/1989 e C. Cost., n. 2/1968).

La norma censurata, infine, si porrebbe in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). In mancanza del “filtro”, il magistrato sarebbe incentivato ad intervenire nel giudizio risarcitorio e, divenendo parte di quel giudizio, farebbe scattare l'obbligo di astensione nel processo originario o, comunque, ricorrere all'astensione facoltativa. Con la conseguenza che la proposizione dell'azione di responsabilità potrebbe costituire uno strumento indiretto per distogliere la causa dal suo giudice naturale.

La riforma del 2015 ha realizzato un equo bilanciamento tra interessi contrapposti La pronuncia in commento premette la necessità di perseguire il delicato bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito (cfr. C. Cost., n. 2/1968); dall'altro, la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura (cfr. C. Cost. n. 26/1987).
Secondo il giudice delle leggi, la legge di riforma n. 18/2015 ha realizzato tale bilanciamento tramite una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato e la responsabilità civile del singolo magistrato. Il legislatore del 2015 ha, cioè, mirato a superare la piena coincidenza oggettiva e soggettiva degli ambiti di responsabilità dello Stato e del magistrato e, in tale prospettiva, ha ritenuto di ampliare il perimetro della prima a prescindere dai confini, più ristretti, della seconda, così stemperando il meccanico ed automatico effetto dell'accertamento della responsabilità dello Stato sul magistrato nel giudizio di rivalsa.

Il filtro di ammissibilità non è l'unico rimedio contro il rischio della c.d. giurisprudenza difensiva In tale cornice di rinnovato bilanciamento normativo − i cui termini sono rimessi alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza − si colloca la scelta legislativa di abolizione del “filtro di ammissibilità”. Non è costituzionalmente necessario che, per bilanciare i contrapposti interessi, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza, infatti, può essere soddisfatta dal legislatore per altra via: ciò è quanto accaduto con la l. n. 18/2015, per un verso mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per un altro, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per un altro ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa.
Tanto vale ad evitare il paventato pericolo che l'abolizione del meccanismo processuale in esame determini un pregiudizio alla “serenità del giudice” come pure la temuta deriva verso una “giurisprudenza difensiva”. Che tutto ciò valga ad escludere anche il rischio di un eventuale abuso dell'azione risarcitoria è questione, poi, che solo l'attuazione nel tempo della nuova disciplina potrà chiarire.

Nessuna irragionevolezza o disparità di trattamento La pronuncia in commento ritiene infondato, altresì, il dubbio di costituzionalità avanzato in relazione all'art. 3 Cost., sulla base della ritenuta irragionevolezza della soppressione del filtro di ammissibilità e della violazione del principio di eguaglianza rispetto alle “pronunce semplificate di inammissibilità” introdotte dal legislatore in rapporto alle impugnazioni ordinarie.
La mera “comunanza logica” evocata dal giudice a quo non vale, tuttavia, ad accomunare ed a rendere comparabili strumenti deflattivi e semplificativi innestati dal legislatore nel regime delle impugnazioni civili con l'abrogato meccanismo del “filtro di ammissibilità”. E ciò anche a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti nonché dalla discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale, il cui limite della manifesta irragionevolezza, ad ogni modo, non risulta, nel caso in esame, travalicato.

Salvaguardato anche il principio del giudice naturale Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.). Sul punto, la Consulta osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 16627/2014), la pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento. E ciò neppure nel caso di intervento del magistrato in detta causa: non vi è, infatti, un rapporto diretto parte-magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore – anche solo potenziale – della prima (così Cass. civ., Sez. Un., n. 13018/2015).

Nessun vulnus alla ragionevole durata del processo Il giudice delle leggi ritiene, infine, non fondata la questione relativa alla paventata violazione dell'art.111 Cost., sotto il profilo del contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.
Il giudice a quo – motivando tale dubbio di legittimità costituzionale sulla base dell'assunto che, abolito il filtro preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull'ammissibilità sono invece quelli del processo ordinario, di “lunghezza eccessiva ed irragionevole” − non considera che detto dubbio dovrebbe, per ciò stesso, inerire a tutti i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare delibazione della domanda simili a quello eliminato dalla novella del 2015: ciò rende evidente la precarietà logica della premessa argomentativa del rimettente e, dunque, non fondata la questione che da essa si sviluppa.

(FONTE: Dirittoegiustizia.it)

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